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Codici penali militari di pace e di guerra

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega al Governo del Re la facolta' di provvedere alla riforma della legislazione penale militare;
Sentito il parere della Commissione delle assemblee legislative, a' termini dell'articolo 2 della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'Africa Italiana e con il Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 2

1. Un esemplare del Codice penale militare di pace e un esemplare del Codice penale militare di guerra, firmati da Noi e contrassegnati dal DUCE del Fasciamo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, serviranno da originali e saranno depositati e custoditi nell'Archivio del Regno.

Art. 3

1. La pubblicazione dei predetti codici si eseguira' col trasmettere un esemplare stampato di ciascuno di essi a ogni Comune del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinche' ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi - Teruzzi - Di Revel
Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 17. - Mancini