Norme per il coordinamento del Codice di procedura civile con il Codice civile
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti il R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443, che approva il testo del Codice di procedura civile ed il R. decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368, che ne approva le disposizioni di attuazione e transitorie;
Ritenuto che il nuovo testo del Codice civile, approvato con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, ha reso necessario di apportare, a scopo di coordinamento, alcune modificazioni al testo del Codice di procedura civile e relative disposizioni di attuazione e transitorie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. unico
1. Al testo del Codice di procedura civile, approvato con R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Art. 8, n. 3. - Alle parole « piccola affittanza » sono sostituite le parole « affitto a coltivatore diretto ».
3. Art. 19, secondo comma. - Alle parole « di cui agli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile ».
4. Art. 30. - Alle parole « a norma dell'art. 44 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « a norma dell'art. 47 del codice civile ».
5. Art. 61, secondo comma. - Alla parola « regolamento » sono sostituite le parole « disposizioni di attuazione ».
6. Art. 75, ultimo comma. - Alle parole « indicate negli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile ».
7. Art. 111, ultimo comma, in fine. - Le parole « per gli immobili » sono soppresse.
8. Art. 145, secondo comma. - Alle parole « di cui agli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile si fanno » sono sostituite le parole « di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa ».
9. Art. 225, secondo comma, secondo periodo. - Alle parole « puo' disporre che la trattazione della causa continui davanti a lui » sono sostituite le parole « puo' disporre che la trattazione della causa continui davanti a se' ».
10. Art. 429, n. 2. - Alle parole « piccola affittanza » sono sostituite le parole « affitto a coltivatore diretto ».
11. Art. 461, secondo comma. - Nel secondo periodo, dopo le parole « Se la controversia » vanno aggiunte le parole « in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali ».
12. Nel titolo del capo IV, titolo IV, libro II. - Le parole « o da accordi economici » sono soppresse.
13. Art. 467. - Il testo e' modificato nel modo seguente: « Le norme degli articoli 430, 431, 432 e 433 si applicano anche nelle controversie in materie regolate da norme corporative, quando l'obbligo del tentativo di conciliazione e' stabilito dalle dette norme ».
14. Art. 469. - Le parole « o dell'accordo economico » sono soppresse.
15. Art. 470. - Le parole « o dell'accordo economico » sono soppresse.
16. Art. 471. - Le parole « o degli accordi economici » sono soppresse.
17. Art. 472. - Le parole « o alle clausole di un accordo economico » sono soppresse.
18. Art. 502, primo comma. - Dopo le parole « per l'espropriazione delle cose date in pegno » sono aggiunte le parole « e dei mobili soggetti ad ipoteca ».
19. Art. 528, secondo comma. - Alla parola « privilegio » sono sostituite le parole « un diritto di prelazione ».
20. Art. 534. - Il secondo comma e' modificato nel modo seguente: « Nella stessa ordinanza il pretore puo' disporre che, oltre alla pubblicita' prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicita' straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo ».
21. Art. 555, secondo comma. - Alle parole « conservatore delle ipoteche » sono sostituite le parole « conservatore dei registri immobiliari ».
22. Art. 557, primo e secondo comma. - Alle parole « conservatore delle ipoteche » sono sostituite le parole « conservatore dei registri immobiliari ».
23. Art. 559, primo comma. - Alle parole « immobili per destinazione » e' sostituita la parola « pertinenze ».
24. Art. 561, primo comma. - Alle parole « conservatore delle ipoteche » sono sostituite le parole « conservatore dei registri immobiliari ».
25. Art. 562, ultimo comma. - Alle parole « conservatore delle ipoteche » sono sostituite le parole « conservatore dei registri immobiliari ».
26. Art. 634. - Il secondo comma e' modificato nel modo seguente: « Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro fatte da imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale, anche a persone che non esercitano tale attivita', sono altresi' prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purche' bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonche' gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture ».
27. Art. 652, in fine. - Alle parole « registri ipotecari » sono sostituite le parole « registri immobiliari ».
28. Art. 657. - Il primo comma e' modificato nel modo seguente:
« Il locatore o il concedente puo' intimare al conduttore, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali ».
29. Art. 665. - L'ultimo comma e' soppresso.
30. Art. 679, primo comma. - Alle parole « presso l'ufficio delle ipoteche » sono sostituite le parole « presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari ».
31. Art. 710, primo comma. - Alle parole « di cui all'art. 153 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « di cui all'art. 155 del codice civile ».
Secondo comma. - Alle parole « a norma degli articoli 154 e 200 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « a norma degli articoli 156 e 202 del codice civile ».
32. Art. 711, primo comma. - Alle parole « previsto nell'art. 156 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « previsto nell'art. 158 del codice civile ».
33. Art. 714. - Alle parole « previsti nell'art. 414 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « previsti nell'art. 419 del codice civile ».
34. Art. 716. - Alle parole « previsto negli articoli 414 e 415 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile ».
35. Art. 721. - Alle parole « indicati nell'art. 45 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « indicati nell'art. 48 del codice civile ».
36. Art. 725, ultimo comma. - Alle parole « previste nell'art. 47, ultimo comma, del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « previste nell'art. 50, ultimo comma del codice civile » e alle parole « a norma dell'art. 50 dello stesso libro » sono sostituite le parole « a norma dell'art. 53 dello stesso codice ».
37. Art. 734, primo comma. - Alle parole « a norma dell'art. 374 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « a norma dell'art. 376, primo comma del codice civile ».
38. Art. 735. - Il testo dell'articolo e' modificato nel modo seguente:
« La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare puo' essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'art. 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero ».
39. Art. 750, ultimo comma. - Alle parole « nei casi previsti negli articoli 254 e 256 del libro del codice civile sulle successioni e donazioni » sono sostituite le parole « nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile ».
40. Art. 751, primo comma. - Alle parole « prevista nell'art. 177, ultimo comma, del libro del codice civile sulle successioni e donazioni » sono sostituite le parole « prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile ».
41. Art. 778. - Il primo comma e' modificato nel modo seguente:
« I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'art. 501 del codice civile sono proposti al pretore o al tribunale competente per valore del luogo dell'aperta successione ».
42. Art. 779, primo comma. - Alle parole « prevista nell'art. 54 del libro del codice civile sulle successioni e donazioni » sono sostituite le parole « prevista nell'articolo 509 del codice civile ».
Ultimo comma. - Alle parole « previste nell'articolo 54 del libro del codice civile sulle successioni e donazioni » sono sostituite le parole « previste nell'art. 509 del codice civile ».
43. Art. 787. - L'articolo e' modificato nel modo seguente:
« Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita.
« Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio ».
44. All'art. 189 delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice di procedura civile, approvate con Regio decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368, sono aggiunte le parole:
« Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finche' non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 aprile 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 24. - Mancini