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Modificazione del R. decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1416, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli Istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1416, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli Istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di intesa con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

1. Gli allievi degli Istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, sempreche' idonei al servizio militare, anche limitatamente, debbono contrarre, per la Continuazione degli studi, appena raggiunto il 17° anno di eta', arruolamento volontario nella Regia aeronautica, assumendo una delle ferme previste dal R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, sul reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa, in relazione alla durata degli studi che debbono ancora compiere all'atto dell'arruolamento stesso.

2. Nelle ammissioni ai corsi normali della Regia Accademia aeronautica, gli allievi di cui sopra hanno, al pari dei provenienti dalle scuole militari, la precedenza assoluta, purche' in possesso del titolo di studio prescritto, superino i relativi esami di concorso.

3. Coloro che non intendano proseguire nella carriera militare e non siano dichiarati idonei al servizio aeronavigante, possono essere nominati sottotenenti di complemento nel ruolo serviti dell'Arma aeronautica, purche' siano in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore conseguito come allievi negli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 1943-XXI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - ACERBO
Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro n. 457, foglio 91. - MANCINI