Concernente la facolta' agli utenti delle strade vicinati di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o la ricostruzione di esse
Testo vigente
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione;
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e dell'industria; commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggetto a pubblico transito, possono costituirsi, in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse.
2. I Consorzi permanenti costituiti anteriormente presente decreto a termini dell'art. 54 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 sulle opere pubbliche per la conservazione delle strade, possono anche deliberarne la sistemazione o la ricostruzione colle norme fissate poi nuovi Consorzi negli articoli seguenti.
Art. 2
1. La domanda per la costituzione del Consorzio e' presentata al sindaco del Comune da un numero di utenti che rappresenti, o che assuma a proprio carico, almeno il terzo della spesa occorrente per le opere proposte, sulla base di una perizia sommaria di massima.
Alla domanda deve unirsi, oltre tale perizia, il progetto di statuto consorziale e lo schema dell'elenco degli utenti, con il piano di ripartizione della spesa fra essi.
2. La Giunta municipale, sentiti gli utenti, formula tutte le proposte per la costituzione del Consorzio, le quali vengono depositate, per la durata di 15 giorni, presso l'ufficio comunale. L'avviso di deposito e' pubblicato nell'albo pretorio, ed e' notificato agli utenti dal messo comunale.
3. Il Consiglio comunale, decorsi almeno altri quindici, giorni, decide sui reclami che nei detti termini fossero stati prodotti; e, tenute presenti le proposte della Giunta, approva la costituzione del Consorzio; l'elenco, degli utenti ed il piano di ripartizione della spesa. Copia della deliberazione consiliare e' pubblicata nell'albo pretorio durante quindici giorni; e dell'esito dei reclami e' dato avviso agli interessati.
Art. 3
1. Il Comune e' tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile da un quinto sino alla meta' della spesa, secondo la diversa importanza delle strade.
2. Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del Comune e' facoltativo; e puo' essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostituzione, in misura non eccedente il quinto della spesa.
3. Il Comune e' rappresentato nei Consorzi con voto proporzionale alla misura del concorso.
Art. 4
1. Per far fronte alle spese riguardanti la viabilita' vicinale il Comune puo' costituire un fondo speciale, stabilendo, ove occorra una sovrimposta addizionale sui terreni e sui fabbricati, in misura non eccedente i centesimi quindici per ogni lira d'imposta erariale. In quanto con l'applicazione di tali centesimi venga ad eccedersi il limite legale di cui all'art. 309 della legge comunale provinciale, saranno osservate le norme di cui al successivo art. 310 della stessa legge.
2. Le deliberazioni prese dal Consiglio comunale a norma di questo articolo e del precedente, sono in caso soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
Art. 5
1. Nei casi per i quali sarebbe obbligatorio il concorso del Comune, questo pub promuovere d'ufficio la costituzione del Consorzio, ed assumere altresi' direttamente a esecuzione delle opere.
Art. 6
1. Per la validita' delle deliberazioni, che approvano i' progetti esecutivi delle opere di sistemazione e ricostruzione delle strade, e' necessario il voto favorevole di un numero di utenti, il quale rappresenti od assuma un complessivo contributo non inferiore ai sei decimi delta spesa totale, computato il concorso del Comune obbligatorio o facoltativo.
Art. 7
1. I contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale, tenuto conto delle modificazioni disposte dalla Giunta provinciale amministrativa. Detti ruoli sono pubblicati per la durata di quindici giorni e resi esecutivi del prefetto; e l'esattore comunale e' tenuto alla riscossione con lo steso agio che gli spetta per le imposte.
2. Il contributo costituisce onere reale del fondo; ma niuno degli utenti puo' essere costretto a pagare annualmente, per le opere previste nel presente decreto, un contributo superiore al doppio, dell'imposta principale gravante sul suo fondo.
Art. 8
1. E' in facolta' degli enti, che provvedono alla esecuzione delle opere previste nel presente decreto, acconsentire che i contributi degli utenti, i quali ne facciano richiesta, siano in tutto o in parte corrisposti mediante prestazione di giornate di lavoro o di opere determinate. La tariffa per la conversione del tributo nelle prestazioni e' deliberata dal Consiglio comunale, e, dopo pubblicata per il tempo di 15 giorni nell'albo pretorio, approvata dal prefetto, sentito l'Ufficio del genio civile.
Art. 9
1. Ogni uso, anche temporaneo, da cui derivi un consumo notevole delle strade vicinali soggette a pubblico transito costituisce obbligo a concorrere alla loro manutenzione, in ragiono della maggiore spesa che lo speciale uso rende necessaria.
2. La misura del concorso viene stabilita con il procedimento dell'art. 2; ed in caso di opposizione, mediante perizia a norma degli articoli 32 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni, da promuoversi entro trenta giorni della pubblicazione o dalla notificazione dei provvedimenti del Consiglio comunale.
3. I concorsi non impugnati entro il termine utile e quelli stabiliti casi la perizia di cui sopra, vengono riscossi nei modi o con i privilegi stabiliti nel primo comma dell'art. 8.
Art. 10
1. Sulle opere necessarie alle strade che interessino il territorio di piu' Comuni, quando non sia possibile o conveniente di procedere alla esecuzione separata in ciascun territorio comunale, statuisce il Comune ove scorre il maggior tratto di strada, sentito il parere degli altri interessati.
2. Per le strade che interessino appartenenti a Provincie diverse, l'approvazione di cui all'art. 4 capoverso e' deferita, in caso di dissenso, al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 11
1. Per le opere da farsi sulle strade vicinali soggette ad uso pubblico possono essere concesse sussidi governativi, non superiori al 15 per cento della spesa in base all'art. 321 della legge sulle opere pubbliche. Sara' tenuto conto dell'importanza delle opere, con preferenza per quelle da eseguire nell'e. localita' ove sia meno sviluppata la viabilita' ordinaria.
Art. 12
1. Le Casse di risparmio, i Monti di pieta', le Banche popolari o gli altri Istituti di credito sono autorizzati in virtu' del presente decreto, ove gia' non lo fossero dai rispettivi statili, ad accordare mutui per le opere qui previste, accettando in garanzia le de legazioni sui Contributi degli utenti, i concorsi e sussidi del Comune e dello Stato.
2. Tale facolta' puo' essere esercitata dalle Casse di risparmio ordinarie o dai Monti di pieta' entro i limiti stabiliti dai singoli statuti per gli impieghi sia in mutui o conti correnti ipotecari, sia in mutui a corpi morali.