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Sez. L, Sentenza n. 4990 del 29/08/1988 (Rv. 459799 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - RIVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE D'INVALIDITÀ IN FAVORE DEI GENITORI SUPERSTITI ULTRASESSANTACINQUENNI - ASSEGNO VITALIZIO SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE DEL DIPENDENTE STATALE SENZA DIRITTO A PENSIONE - CARATTERE OSTATIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459799-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - RIVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE D'INVALIDITÀ IN FAVORE DEI GENITORI SUPERSTITI ULTRASESSANTACINQUENNI - ASSEGNO VITALIZIO SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE DEL DIPENDENTE STATALE SENZA DIRITTO A PENSIONE - CARATTERE OSTATIVO - ESCLUSIONE.*

La reversibilità della pensione di Invalidità in favore dei genitori superstiti che abbiano età superiore a 65 anni, prevista dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965 sempre che essi non siano titolari di altra pensione, non è impedita dal godimento dell'assegno vitalizio spettante al coniuge superstite del dipendente statale che non abbia maturato all'atto del decesso il diritto a pensione, attesa la natura assistenziale di tale trattamento, equiparato alla pensione sociale (art. 6 legge 29 aprile 1976 n. 177). (V 848/87, mass n 450533; (V 3265/85, mass n 440928).*

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/04/1976 num. 177 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)