Sez. L, Sentenza n. 848 del 28/01/1987 (Rv. 450533 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - PRESUPPOSTI - INABILITÀ AD UN PROFICUO LAVORO - ESTREMI - LIMITE EX ART. 10 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLE CAPACITÀ E POSSIBILITÀ ANCHE ESTRANEE ALLE ATTITUDINI DEL SOGGETTO - AMMISSIBILITÀ - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA MORTE DEL PENSIONATO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - PRESUPPOSTI - INABILITÀ AD UN PROFICUO LAVORO - ESTREMI - LIMITE EX ART. 10 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLE CAPACITÀ E POSSIBILITÀ ANCHE ESTRANEE ALLE ATTITUDINI DEL SOGGETTO - AMMISSIBILITÀ - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA MORTE DEL PENSIONATO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Affinché l'aspirante alla pensione di reversibilità a carico dell'i.N.P.S. possa essere riconosciuto inabile ad un proficuo lavoro per grave infermità fisica o mentale, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, non è necessario che egli sia totalmente inabile, ma basta che egli non abbia la possibilità concreta, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad un'attività lavorativa utile ed idonea a soddisfare, in modo normale e non usurante, le sue primarie esigenze di vita. Ai fini di detta norma, il limite residuo di possibilità di lavorare e guadagnare è più largo di quello previsto dall'art. 10 del R.d.l. legge 14 aprile 1939 n. 636, dovendosi considerare le effettive capacità e possibilità d'impiego in tutte quelle comuni occupazioni, anche estranee alle attitudini del soggetto, che - svolte in Forma subordinata od autonoma - siano sufficienti a garantire almeno il soddisfacimento delle elementari esigenze di vita. Detta indagine deve essere compiuta non con riguardo al tempo della presentazione della domanda amministrativa o a data eventualmente successiva - come nel caso di pensione d'Invalidità - ma con riguardo alla data della morte del pensionato. (Conf 2505/83, mass n 427367, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)