Sez. L, Sentenza n. 2106 del 22/02/1993 (Rv. 481025 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della cassazione | Azione di restituzione delle somme pagate in base alla sentenza poi annullata - "Condictio indebiti" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Interessi legali e risarcimento del maggior danno - Decorrenza dal giorno del pagamento e non da quello della domanda.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della cassazione
L'azione di restituzione di somme pagate in base alla sentenza poi annullata - sia essa esercitata (come è facoltà della parte) ex art. 389 cod. proc. civ. davanti al giudice di rinvio o in separato ed autonomo giudizio - non è riconducibile nello schema della "condictio indebiti", perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall'esistenza o no del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa), né, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens", non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti; pertanto, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, gli interessi legali sulle somme predette devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento (anziché da quello della domanda) e con pari decorrenza vanno attribuiti gli eventuali ulteriori danni di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)