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Sez. 1, Sentenza n. 15384 del 15/10/2003 (Rv. 567449 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Espletamento autonomo - Ammissibilità - Riunione delle cause in sede di rinvio - Facoltà del giudice.
Stato
decisa il 2003-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567449-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA

In tema di procedimenti civili, la causa volta ad ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione di sentenza esecutiva, poi cassata in sede di legittimità, è autonoma rispetto al giudizio di rinvio conseguente alla cassazione medesima e le due cause possono - ancorché non debbono - essere riunite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)