Sez. 2, Sentenza n. 947 del 06/04/1973 (Rv. 363320 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La pronunzia sulle spese processuali puo essere riesaminata in Sede di legittimita solo nel caso in cui il loro Onere sia stato fatto gravare sulla parte interamente vittoriosa, e non nella ipotesi di rifiuto di compensazione. (Conf 1479/71, mass n 351795).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)