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Sez. 2, Sentenza n. 1479 del 18/05/1971 (Rv. 351795 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351795-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La pronuncia sulle spese giudiziali puo essere riesaminata in Sede di legittimita solo nel caso che il carico di esse sia stata fatta gravare sulla parte interamente vittoriosa, ma non anche sotto il profilo del rifiuto di compensazione. (Conf 1213'70, mass n 346850).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)