Sez. 2, Sentenza n. 1479 del 18/05/1971 (Rv. 351795 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La pronuncia sulle spese giudiziali puo essere riesaminata in Sede di legittimita solo nel caso che il carico di esse sia stata fatta gravare sulla parte interamente vittoriosa, ma non anche sotto il profilo del rifiuto di compensazione. (Conf 1213'70, mass n 346850).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)