Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 22/12/2004 Ud. (dep. 20/01/2005) Rv. 230956 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE | Annullamento senza rinvio - Nuovo giudizio - Rinnovo della richiesta e del consenso - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE
Nel caso di annullamento senza rinvio di una sentenza di patteggiamento, il giudice deve instaurare il processo "ex novo" sulla base della originaria citazione a giudizio, sicchè sono privi di effetti giuridici gli atti presupposti quali la richiesta di patteggiamento e il consenso prestato dall'altra parte e non si può provvedere secondo il rito speciale senza il rinnovo della procedura sin dall'inizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)