Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010 Cc. (dep. 05/10/2010) Rv. 247841 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SCRITTA | Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere - Pena illegale - Giudizio successivo ad annullamento della Corte di cassazione - Definizione mediante nuovo accordo - Possibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SCRITTA
Nel giudizio che segue ad annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento determinato dall'illegalità della pena (nella specie conseguente a erronea valutazione di prevalenza di circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, pur ritenuta sussistente), le parti sono rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell'accordo annullato e pertanto non è loro preclusa la possibilità di riproporlo, sia pure in termini diversi. (Fattispecie in tema di cosiddetto "patteggiamento allargato", con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che non potesse comunque desumersi dall'erronea valutazione del giudice in ordine alla dichiarata subvalenza della recidiva qualificata la sua intenzione di escluderne in radice la rilevanza) V. sez. II, 19 gennaio 2004 n. 11342, non massimata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)