Sez. 1, Sentenza n. 1053 del 10/02/1996 (Rv. 495804 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Ordini dei giornalisti - Consigli regionali - Risultati elettorali - Reclamo - Deposito del ricorso presso l'organico nazionale, anziché presso quello regionale - Violazione del principio del contraddittorio - Conseguenze - Annullamento della delibera adottata dal consiglio nazionale dell'ordine.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
In tema di reclami contro i risultati elettorali dei Consigli regionali degli Ordini dei giornalisti, il deposito del ricorso presso il consiglio regionale, nonostante la decisione sul reclamo spetti al Consiglio nazionale, è finalizzato alla realizzazione del contraddittorio, essendo previsto che il controinteressato possa prendere visione degli atti del procedimento (art. 61, quarto comma, d.P.R. n: 115 del 1965); con la conseguenza che il deposito del ricorso presso l'organo nazionale, anziché presso quello regionale, compromette lo svolgimento del contraddittorio e legittima l'annullamento della deliberazione adottata dal Consiglio nazionale dell'ordine in presenza dell'indicato vizio.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 8, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 16, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST., DPR 04/02/1965 num. 115 art. 17, DPR 04/02/1965 num. 115 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)