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Sez. 1, Sentenza n. 5936 del 10/05/2000 (Rv. 536330 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Praticantato - Rilascio della relativa certificazione da parte del direttore del giornale - Omissione - Consigli dell'Ordine - Poteri di intervento sostitutivo - Sussistenza ex art. 3 d.P.R. 384/93 - Conseguente iscrizione nel registro dei praticanti disposta dal C.d.O. - Legittimità.
Stato
decisa il 2000-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536330-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

In tema di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di giornalista, la norma di cui all'art. 46 comma secondo del d.P.R. n. 115 del 1965, così come introdotta dall'art. 3 del d.P.R. N. 384 DEL 1993, ha inteso attribuire ai Consigli dell'Ordine, regionali e nazionale (secondo le rispettive competenze), un potere di intervento sostitutivo rispetto al direttore dell'organo di informazione -cui il praticante giornalista abbia inutilmente rivolto istanza di rilascio della certificazione di compiuta pratica - con conseguente facoltà di accertare e dichiarare la sussistenza dello svolgimento della pratica giornalistica (ancorché esercitata abusivamente, al di fuori, cioè, degli schemi del procedimento legale tipico di cui agli artt. 31 e 34 d.P.R. 115/65) e la data di effettivo inizio del tirocinio, onde provvedere, all'esito, e con effetto da tale data, all'iscrizione del praticante (ancorché "di fatto") nel relativo registro, consentendo, così, al medesimo la partecipazione all'esame di idoneità professionale.

Riferimenti normativi: DPR 04/02/1965 num. 115 art. 46, DPR 21/09/1993 num. 384 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)