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Sez. L, Sentenza n. 12936 del 03/12/1991 (Rv. 474854 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Procedimento di primo grado - Comparizione (termini di) | Termine di comparizione inferiore a quello prescritto - Nullità della notificazione della chiamata in giudizio - Termine perentorio per la rinnovazione - Effetti "ex tunc" - Presupposto.
Stato
decisa il 1991-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474854-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Procedimento di primo grado - Comparizione (termini di)

Nel processo del lavoro, quando il termine di comparizione risulti inferiore a quello prescritto dagli artt. 415, comma quinto, e 435, comma terzo, cod. proc. civ., il giudice, rilevata la nullità della notificazione della chiamata in giudizio, deve applicare l'art. 291 dello stesso codice, e cioè fissare all'attore o all'appellante, un termine perentorio per rinnovare la notifica, e tale rinnovazione impedisce ogni decadenza e ha quindi effetto "ex tunc", ostando, in particolare, in fase d'impugnazione, a che la sentenza impugnata passi in giudicato, ancorché nel frattempo sia scaduto il termine per impugnare, sempreché tale termine sia stato rispettato a seguito del tempestivo deposito ricorso in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)