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Sez. 3, Sentenza n. 7209 del 09/07/1999 (Rv. 528453 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Ordine di rinnovo - Mancanza di un termine - Omessa notifica nel rispetto di quello, implicito, rispettoso del termine dilatorio fissato dall' art. 415, quinto comma, cod. proc. civ. - Conseguenze - Estinzione del processo - Configurabilità - Fondamento - Natura perentoria di detto termine, pur se implicito.
Stato
decisa il 1999-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528453-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE

Anche nel rito del lavoro la mancata ottemperanza all' ordine di rinnovo della notifica del ricorso introduttivo, disposta ai sensi dell' art. 421, primo comma, cod. proc. civ. determina l' estinzione del processo ai sensi dell' art. 307 terzo comma cod. proc. civ. ancorché il giudice non abbia assegnato un termine, necessariamente perentorio, per la notifica, in tal caso dovendosi ritenere implicitamente stabilito in misura tale da garantire, con riguardo all' udienza fissata, il rispetto del termine dilatorio di cui all' art. 415, quinto comma cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)