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Sez. 3, Sentenza n. 2522 del 08/10/1973 (Rv. 365973 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - DEDUZIONE DI MOTIVI DI INCOMPETENZA DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI IN LIMINE LITIS - INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO DI ALTRI MOTIVI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365973-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - DEDUZIONE DI MOTIVI DI INCOMPETENZA DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI IN LIMINE LITIS - INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO DI ALTRI MOTIVI - ESCLUSIONE.*

I motivi posti nella prima difesa a sostegno dell'eccezione di incompetenza per territorio, per il carattere dispositivo dell'eccezione stessa e la preclusione stabilita dall'art 38 cod proc civ, vincolano l'attivita del giudice e quella della parte che li ha dedotti, nel senso che il giudice non puo rilevare motivi di incompetenza non dedotti e la parte non puo, nell'ulteriore corso del giudizio, aggiungerne di nuovi a quelli prospettati in limine litis, ne apportare a questi qualsiasi mutamento. (Conf 1502/73, mass n 364261).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)