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Sez. 3, Sentenza n. 1502 del 22/05/1973 (Rv. 364261 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - VINCOLATIVITA - NUOVI MOTIVI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITA DALLA PARTE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364261-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - VINCOLATIVITA - NUOVI MOTIVI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITA DALLA PARTE - PRECLUSIONE.*

I motivi posti nella prima difesa a sostegno della eccezione di incompetenza territoriale derogabile, per il carattere dispositivo di questa e la preclusione stabilita dall'art 38, terzo comma, cod proc civ, vincolano l'attivita del giudice e quella della parte che propose la detta eccezione, nel senso che il giudice non puo rilevare motivi di incompetenza non dedotti, ne la parte puo utilmente aggiungerne di nuovi nell'ulteriore corso del giudizio rispetto a quelli prospettati in limine litis. (Conf 3185/72, mass n 360976).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)