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Sez. 1 - , Sentenza n. 7472 del 23/03/2017 (Rv. 644826 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO | Questioni definite dal giudice istruttore con ordinanza revocabile - Precisazione delle conclusioni - Richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria - Necessità - Omissione - Conseguenze - Impugnabilità della sentenza con riferimento alla omessa ammissione del mezzo istruttorio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644826-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO

Nell'ipotesi di rimessione della causa al collegio, le parti possono sottoporre a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 178, comma 1, c.p.c., tutte le questioni già definite dal giudice istruttore con ordinanza revocabile, senza bisogno di proporre specifica impugnazione, purché sia stata chiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca della menzionata ordinanza. In caso contrario, resta precluso al collegio (ed anche al giudice unico, ove la controversia debba essere decisa dal tribunale in composizione monocratica) qualsivoglia scrutinio al riguardo, con la conseguente impossibilità di sollevare la suddetta questione in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)