Sez. 1, Sentenza n. 16993 del 01/08/2007 (Rv. 600284 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ORDINANZA AMMISSIVA | Reclamo ex art. 178 cod. proc. civ. - Omissione - Rimessione della causa al collegio - Proposizione della richiesta di revoca - Ammissibilità - Mancata richiesta - Conseguenze.
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ORDINANZA AMMISSIVA
La mancata proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. civ., avverso un'ordinanza istruttoria concernente l'ammissione o l'espletamento delle prove non impedisce alla parte interessata di dolersene davanti al collegio quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi del successivo art. 189, sempre che, in sede di conclusioni definitive, abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario preclusa al collegio la decisione in ordine all'ammissibilità della prova, con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)