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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 194 del 05/01/2023 (Rv. 666511 - 02)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE PER L'USO DICHIARATO CON L'AZIONE DI RECESSO - SANZIONI - RISARCIMENTO DEL DANNO | Risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore - Risarcimento del danno spettante al locatore - Detrazione dell’utile ricavato o ricavabile con l’uso della normale diligenza - Necessità.
Stato
decisa il 2023-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666511-02

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE PER L'USO DICHIARATO CON L'AZIONE DI RECESSO - SANZIONI - RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, il locatore ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle somme che avrebbe conseguito se le obbligazioni fossero state adempiute, detratto l'utile ricavato o ricavabile con l'uso della normale diligenza dall'immobile nel periodo intercorso tra la risoluzione prematura ed il termine convenzionale del rapporto inadempiuto.

Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)