Sez. 2, Sentenza n. 1880 del 08/10/1970 (Rv. 347873 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RISARCIMENTO DEI DANNI - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RISARCIMENTO DEI DANNI - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
Il locatore, in ipotesi di inadempienza del conduttore, e legittimato a pretendere a titolo di danni, quanto avrebbe potuto conseguire se le obbligazioni fossero state adempiute, detratto l'utile ricavato, o che con l'uso della normale diligenza avrebbe potuto ricavarne, dall'immobile nel periodo intercorso tra la risoluzione prematura ed il termine convenzionale del rapporto inadempiuto. (nella specie, essendo stata pattuita come controprestazione dovuta dal conduttore un canone in danaro e l'esecuzione di lavori di miglioramento dell'immobile locato, e stato ritenuto che il locatore, oltre al canone in danaro pattuito e non corrisposto, avesse diritto al controvalore della parte ineseguita di opere).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)