Sez. 5, Sentenza n. 16765 del 27/03/2008 Ud. (dep. 23/04/2008) Rv. 240093 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Relazione ispettiva, redatta su incarico del Provveditore agli studi, nell'ambito di un procedimento disciplinare azionato nei confronti di un insegnante e contenente giudizi molto severi sull'operato di quest'ultimo - Integrazione del delitto di cui all'art. 595 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che, in qualità di ispettore designato dal Provveditore agli studi, rediga - nell'ambito di un procedimento disciplinare azionato nei confronti di un insegnante - una relazione ispettiva che contenga giudizi molto severi relativamente al predetto docente, quando detti giudizi rappresentino un mero riassunto dell'istruttoria disciplinare svolta e, pertanto, siano strettamente connessi all'adempimento del dovere ispettivo, oltre che privi, nella forma adottata, di attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, la figura morale del soggetto criticato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)