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Sez. 5, Sentenza n. 11950 del 08/02/2005 Ud. (dep. 25/03/2005) Rv. 231711 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Attribuzione di condotte illecite e moralmente disonorevoli - Uso di epiteti infamanti - Sussistenza dell'esimente del diritto di critica - Continenza delle espressioni - Valutazione del giudice di merito.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231711-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA

In materia di diffamazione, il requisito della continenza delle espressioni utilizzate, necessario per la ravvisabilità della esimente di cui all'art. 51 cod. pen. nella specie del diritto di critica, presenta una sua necessaria elasticità e non è necessariamente escluso dall'uso di un epiteto infamante, dovendo la valutazione del giudice del merito soppesare se il ricorso ad aggettivi o frasi particolarmente aspri sia o meno funzionale alla economia dell'art., alla luce della eventuale assoluta gravità oggettiva della situazione rappresentata (fattispecie nella quale il giornalista aveva riferito in ordine a scelte attribuite ad un P.M., circa il trattamento riservato ad un detenuto, definendolo "bestiale e torturatore", in presenza di un procedimento disciplinare concluso con sentenza di condanna).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)