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Sez. 1, Sentenza n. 3649 del 21/01/1982 Ud. (dep. 06/04/1982) Rv. 153104 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153104-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Il divieto di aggravamento della pena, disposto dall'art. 515 cod. proc. pen., concernendo meramente la pena complessiva inflitta vincola il giudice di appello soltanto in ordine alla specie e alla quantità di essa, lasciandolo libero di modificare la pena base o la misura degli aumenti (per le aggravanti) o delle diminuzioni (per le attenuanti). (giurisprudenza costante).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)