Sez. 6, Sentenza n. 1818 del 16/12/1982 Ud. (dep. 01/03/1983) Rv. 157693 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA GLOBALE E NON AI SINGOLI ELEMENTI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA GLOBALE E NON AI SINGOLI ELEMENTI.*
Il divieto di reformatio in peius in grado di appello concerne unicamente la pena complessivamente inflitta in primo grado e non i singoli elementi che la compongono od i calcoli effettuati per la sua Determinazione. (Conf mass n 154720; (Conf mass n 154384; (Conf mass n 153104; (Conf mass n 152356; (Conf mass n 151515; (Conf mass n 151305, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)