Sez. L, Sentenza n. 1153 del 05/02/1987 (Rv. 450712 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PAGAMENTO - SOMME TRATTENUTE IN FORZA DI UNA NORMA SUCCESSIVAMENTE DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - INTERESSI SULLE SOMME DOVUTE IN RESTITUZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PAGAMENTO - SOMME TRATTENUTE IN FORZA DI UNA NORMA SUCCESSIVAMENTE DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - INTERESSI SULLE SOMME DOVUTE IN RESTITUZIONE - DECORRENZA.*
Gli interessi (di natura corrispettiva) sulle somme che l'INPS deve restituire al pensionato per averle illegittimamente trattenute in forza di una norma successivamente dichiarata incostituzionale (nella specie, art. 20, primo comma, lett. C), d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, oggetto della pronuncia di incostituzionalità n. 97 del 1966) decorrono dalla data del mancato pagamento delle stesse, stante l'effetto retroattivo delle pronunce della Corte costituzionale. (V 3438/86, mass n 446397; (V 1583/83, mass n 426417; (V 5929/80, mass n 409722).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)