Sez. L, Sentenza n. 5929 del 05/11/1980 (Rv. 409722 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA DALLA DATA DELLA NASCITA DEL DIRITTO A PENSIONE - ESCLUSIONE - INTERESSI MORATORI - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA DALLA DATA DELLA NASCITA DEL DIRITTO A PENSIONE - ESCLUSIONE - INTERESSI MORATORI - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
In tema di pensioni di vecchiaia l'INPS non e tenuto al pagamento degli interessi corrispettivi con decorso dalla data del sorgere del diritto a pensione, e cioe dal primo giorno del mese successivo a quello del collocamento in quiescenza, perche, a tale data, dovendo l'istituto procedere all'accertamento della sussistenza del requisito contributivo ed alla sua quantificazione necessaria alla Determinazione della pensione, il credito dell'assicurato non e liquido ed esigibile. Quest'ultimo, peraltro, avra diritto agli interessi moratori ove il ritardo dell'INPS, nella liquidazione della pensione risulti colpevole a seguito di accertamento specifico caso per caso, tenendo conto che, trattandosi di pubblica amministrazione, deve essergli riconosciuto un congruo termine per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)