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Sez. 2, Sentenza n. 42 del 10/01/1969 (Rv. 337859 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - TERMINE UTILE - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - DECADENZA PER SCADENZA DEL TERMINE ANNALE - RILEVABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337859-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - TERMINE UTILE - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - DECADENZA PER SCADENZA DEL TERMINE ANNALE - RILEVABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

La circostanza del decorso del termine annuale per l'Esercizio dell'Azione di reintegrazione non e rilevabile di ufficio, ma deve essere eccepita dall'interessato, trattandosi di materia non sottratta dalla legge alla disponibilita delle parti. Da cio deriva che la decadenza dell'Azione ex art 1168 cod civ non puo essere sollevata per la prima volta in Sede di legittimita, poiche il Sindacato della Corte suprema non si estende alla risoluzione di questioni che non abbiano formato oggetto di esame e di discussione nei pregressi gradi del giudizio, tranne per quelle che possono essere rilevate d'ufficio. (V n 2558-67, massima n 329913 e n 422-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)