Sez. U, Sentenza n. 5519 del 07/06/1994 (Rv. 486923 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni | Conferimento della nona categoria al dipendente inquadrato al momento della cessazione del rapporto nell'ottava ex art. 2 legge n. 336 del 1970 - Ammissibilità - Sbarramenti all'attribuzione del beneficio - Insussistenza.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni
Al dipendente delle Ferrovie dello Stato, inquadrato, all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro, nella settima categoria, è conferibile, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970 n. 336 (in tema di benefici combattentistici), l'ottava categoria, non sussistendo tra l'una e l'altra uno sbarramento tale da impedire l'attribuzione del beneficio.
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST., Legge 06/02/1979 num. 42 CORTE COST., Legge 10/07/1984 num. 292 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)