Sez. L, Sentenza n. 12052 del 09/08/2003 (Rv. 565882 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI | Conferimento della qualifica dirigenziale come beneficio combattentistico - Inammissibilità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI
Al dipendente delle Ferrovie dello Stato inquadrato, all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro, nella nona categoria (apicale) del comparto quadri non è conferibile, in base alla normativa sui cosiddetti benefici combattentistici, la qualifica di dirigente. Infatti tali disposizioni attribuiscono un inquadramento superiore ma nell'ambito della stessa categoria di appartenenza, mentre sia per il lavoro nel settore privato sia nell'ambito del pubblico impiego la categoria dei dirigenti è completamente differenziata da quella degli altri dipendenti, così da restare senz'altro escluso che la nomina a dirigente rappresenti sviluppo e progressione di carriera nell'ambito del medesimo settore, come richiesto dalla normativa premiale di cui si tratta. A tale conclusione non osta la circostanza che la regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti non sia retta da autonomo contratto, ma sia inserita nel contratto di lavoro 1987/1989 dei lavoratori del comparto ferroviario, giacché la previsione di una distinta sezione del contratto conferma la diversità della regolamentazione del rapporto dei dirigenti da quello degli altri impiegati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1979 num. 42 art. 1, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 08/07/1971 num. 541, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 5 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4, Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST., Legge 10/07/1984 num. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)