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Sez. 3, Sentenza n. 14240 del 17/12/1999 (Rv. 532327 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Coadiuvanti i componenti della famiglia colonica - Regime anteriore alla legge n. 203/1988 - Legittimazione attiva all'azione di riscatto - Esclusione - Neppure nel caso di impresa familiare.
Stato
decisa il 1999-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532327-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

I diritti di prelazione e riscatto agrario ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 590 del 1965, stante la tassativa indicazione contenuta in detta norma, non possono essere riconosciuti, nel regime anteriore alla legge n. 203 del 1982, a coloro che coadiuvano il soggetto titolare del rapporto nella conduzione del fondo, quali i componenti della sua famiglia, neppure se sia configurabile un'impresa familiare a norma dell'articolo 230 bis cod.civ., non avendo l'articolo 48 della legge n. 203 del 1982 comportato un'automatica novazione soggettiva dei rapporti di affitto in corso con la sostituzione, in qualità di conduttori, delle imprese familiari coltivatrici ai singoli contraenti del contratto preesistente; pertanto è carente di legittimazione attiva all'azione di riscatto il soggetto che agisca nella qualità di "coltivatore componente del nucleo familiare colonico".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)