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Sez. 3, Sentenza n. 10417 del 18/07/2002 (Rv. 555885 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE | Riscatto forzoso della quota di fondo rustico spettante a componente, non più coltivatore, della famiglia coltivatrice da parte del comproprietario - Condizioni - Consolidamento di impresa coltivatrice di dimensioni economicamente efficienti - Necessità - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2002-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555885-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE

Può essere riconosciuto, al coltivatore diretto, il diritto al riscatto delle quote del fondo dei componenti la famiglia coltivatrice che hanno cessato di fare parte della conduzione agraria in comune e non vendano, entro i cinque anni dal giorno in cui hanno lasciato l'azienda, le loro quote, purché l'acquisto da parte del retraente sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti; tale valutazione rientra nei poteri del giudice del merito che, non essendo vincolato alla stima operata dall' Ispettorato agrario provinciale competente, può fare applicazione, in via analogica, dell'art. 31 della legge n. 203 del 1982, stante l'identità della "ratio" delle due normative, individuando tale impresa in quella capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti di zona.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 31 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)