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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29435 del 10/10/2022 (Rv. 666178 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA | Configurabilità - Condizioni - Azione di fattori microbici o virali comportante alterazione dell'equilibrio anatomico e fisiologico - Inclusione - Specifica causa violenta alla base dell'infezione - Necessità - Esclusione - Prova - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666178-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di un infermiere professionale, volta al riconoscimento, in suo favore, della copertura INAIL in ragione della contrazione sul luogo di lavoro di una infezione da virus HCV, sull'assunto che mancasse la prova dello specifico evento infettante in occasione di lavoro).

DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 2729, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)