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Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005 (Rv. 582782 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA | Configurabilità - Condizioni - Azione di fattori microbici o virali comportante alterazione dell'equilibrio anatomico e fisiologico - Inclusione - Specifica causa violenta alla base dell'infezione - Necessità - Esclusione - Prova - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582782-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA

Con riferimento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, può costituire causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinano l'alterazione dell'equilibrio anatomo-fisiologico, semprechè tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa.Tale dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, era giunta alle conclusioni che la dipendente, assistente socio sanitaria con mansioni di collaborazione con il personale infermieristico, avesse secondo un calcolo probabilistico contratto l'infezione da epatite B proprio nell'espletamento dell'attività ospedaliera).

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)