Sez. 5, Sentenza n. 14423 del 15/06/2010 (Rv. 613813 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Intervento adesivo dipendente - Conseguenze - Litisconsorzio necessario processuale in sede di appello - Configurabilità - Ordine del giudice di integrazione del contraddittorio - Necessità - Condizioni - Omissione - Effetti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario l'intervento adesivo dipendente - previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 - determina un'ipotesi di causa inscindibile, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale in grado di appello. L'omessa notifica dell'impugnazione al litisconsorte necessario non comporta l'inammissibilità del gravame (tempestivamente proposto nei confronti dell'altra parte), ma - sempre che la parte non intimata non si sia comunque costituita - soltanto l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice, in mancanza del quale la nullità dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 331, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)