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Sez. 5, Sentenza n. 1789 del 30/01/2004 (Rv. 569807 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Intervento adesivo dipendente - Conseguenze - Litisconsorzio necessario processuale in sede di gravame - Configurabilità - Ordine del giudice di integrazione del contraddittorio - Necessità - Omissione - Effetti.
Stato
decisa il 2004-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569807-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Anche nel processo tributario, che espressamente ammette l'istituto dell'intervento ex art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - nei limiti ivi indicati -, l'intervento adesivo dipendente determina un'ipotesi di causa inscindibile, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale in grado di appello. L'omessa notifica dell'impugnazione al litisconsorte necessario non comporta l'inammissibilità del gravame (tempestivamente proposto nei confronti dell'altra parte), ma soltanto l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice e, in mancanza di questo, la nullità dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)