Sez. L - , Ordinanza n. 12562 del 22/05/2018 (Rv. 649006 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Art. 30, comma 1, del c.c.n.l. comparto sanità 1998-2001 - Progressione economica orizzontale - Condizioni - Criteri previsti dalla contrattazione integrativa - Necessità - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Nell'ambito del comparto sanità, la progressione economica orizzontale, di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, non è attribuita automaticamente bensì in base ai criteri previsti dal contratto collettivo integrativo, come previsto dai successivi artt. 31 e 35, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39 del medesimo c.c.n.l. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, ravvisando erroneamente l'automatismo escluso dal c.c.n.l., aveva respinto la domanda di progressione stipendiale avanzata da alcuni lavoratori transitati ad altra azienda del medesimo comparto, senza considerare il periodo di pregressa permanenza nella categoria, che invece costituiva un parametro rilevante secondo la contrattazione integrativa dell'unità di provenienza).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 07/04/1999 art. 30 com. 1 lett. B, Contr. Coll. 07/04/1999 art. 31, Contr. Coll. 07/04/1999 art. 35, Contr. Coll. 07/04/1999 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)