Sez. L - , Sentenza n. 26274 del 28/09/2021 (Rv. 662329 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Personale enti pubblici non economici - C.c.n.l. del 1° ottobre 2007 - Passaggio ai livelli economici successivi - Condizioni - Criteri oggettivi di selezione - Osservanza - Necessità - Tempo di permanenza nelle singole posizioni - Insufficienza.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ambito del comparto degli enti pubblici non economici, la nuova disciplina posta in materia di classificazione del personale dal c.c.n.l. del 1° ottobre 2007 si interpreta nel senso che i passaggi ai livelli economici successivi avvengono sulla base di criteri oggettivi di selezione, che tengano in considerazione il livello di esperienza maturato, i titoli posseduti e gli specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale, così escludendo che il criterio legittimante l'accesso ai livelli di sviluppo economico - destinato a riflettere un più elevato livello qualitativo del lavoro - consista unicamente nel tempo di permanenza nelle singole posizioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Contr. Coll. 16/02/1999, Contr. Coll. 01/10/2007 art. 11, Contr. Coll. 01/10/2007 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)