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Corte di giustizia dell'Unione europea

Trib. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 6 giugno 1996, causa T-382/94

Decisione
decisa il 1996-06-06
ECLI
ECLI:EU:T:1996:76

Epigrafe

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 6 giugno 1996 Nella causa T-382/94, Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria), associazione di diritto italiano con sede in Roma, e Aldo Romoli, residente in Milano, rappresentati dagli aw, ti Fausto Capelli, del foro di Milano, e Louis Schiltz, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 2, rue du Fort Rheinsheim, ricorrenti, contro Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Giorgio Maganza e Antonio Tanca, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, convenuto, avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Consiglio 26 settembre 1994, 94/660/CE, Euratom, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998 (GU L 257, pag. 20), IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione), composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh e dal signor J. D. Cooke, giudici, cancelliere: Palacio González, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 febbraio 1996, ha pronunciato la seguente

Sentenza › Ambito normativo

punto 1
L'art. 193 del Trattato CE istituisce un Comitato economico e sociale delle Comunità europee (in prosieguo: il «CES»), a carattere consultivo, e dispone che esso è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni e degli interessi generali.
punto 2
L'art. 194, primo comma, del Trattato CE ripartisce i seggi del CES tra gli Stati membri. Ai sensi dell'art. 194, secondo comma, i membri del CES sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile. Secondo l'art. 194, terzo comma, i membri del CES non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.
punto 3
L'art. 195 del Trattato CE recita: «1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini. La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale. 2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attività della Comunità».

Sentenza › Fatti all'origine del ricorso

punto 4
Al fine di procedere al rinnovo del CES per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998, la segreteria generale del Consiglio, in data 8 aprile 1994, trasmetteva al gruppo «affari generali» una nota introduttiva nella quale veniva, in particolare, sottolineata l'importanza di poter effettuare la designazione dei membri non oltre l'inizio di settembre 1994 onde consentire che i lavori delle sezioni del CES procedessero senza interruzioni. Nella detta nota veniva anche suggerito che si sarebbe potuto convenire che il Consiglio adottasse la decisione di nomina nel luglio 1994, fermo restando che il mandato dei nuovi membri non avrebbe avuto effetto prima del 21 settembre 1994.
punto 5
In tale nota così veniva riassunta la procedura da seguire in seno al Consiglio: «a) ciascuno Stato membro invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini; b) il gruppo “affari generali” esamina tale elenco per garantire che la composizione del comitato sia equa; e) il Coreper seleziona i candidati; d) la Commissione è consultata a proposito di tale selezione; e) il Consiglio adotta la decisione con la quale nomina i membri del Comitato per un periodo di quattro anni; (...)»
punto 6
Con decisione 26 settembre 1994, 94/660/CE, Euratom, relativa alla nomina dei membri del CES per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998 (GU L 257, pag. 20; in prosieguo: la «decisione 94/660»), il Consiglio ha nominato, secondo la cosiddetta procedura dei «punti A», i membri del CES per il periodo considerato. I membri italiani sono quelli proposti a titolo principale dalle autorità italiane. Tre dei ventiquattro membri italiani sono membri della prima ricorrente.
punto 7
La prima ricorrente, la Confindustria, è un'associazione di diritto italiano, il cui oggetto, in particolare, è quello di rappresentare gli interessi delle imprese italiane produttrici di beni e/o servizi, sui piani nazionale, comunitario e internazionale nei loro rapporti con le istituzioni e le amministrazioni nonché con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali.
punto 8
Il secondo ricorrente, il signor Romoli, è membro della Confindustria. È stato membro del CES dal 19 settembre 1978 al 20 settembre 1994, ed è stato nominato per quattro periodi consecutivi. Nel 1994 è stato proposto dal governo italiano a titolo alternativo e non è più stato nominato dal Consiglio per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998.
punto 9
Sulla base delle circostanze di cui sopra, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 dicembre 1994, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
punto 10
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza previa istruttoria. Il Tribunale ha tuttavia chiesto al Consiglio di produrre taluni documenti.
punto 11
Le difese delle parti e le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale sono state sentite all'udienza del 15 febbraio 1996. Nel corso dell'udienza, il Consiglio ha prodotto, su richiesta del Tribunale, un documento che integra il sommario resoconto della riunione del Coreper del 21 settembre 1994. Il Tribunale ha preso atto di una dichiarazione dell'agente del Consiglio, secondo la quale tale documento, anche se riflette la discussione tenutasi in occasione della riunione del Coreper del 21 settembre 1994, non può essere considerato un documento ufficiale del Consiglio.

Sentenza › Conclusioni delle parti

punto 12
I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia: dichiarare il ricorso ricevibile; annullare la decisione 94/660; condannare il Consiglio alle spese.
punto 13
Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia: dichiarare il ricorso proposto dalla prima ricorrente irricevibile o, comunque, infondato e respingerlo; dichiarare il ricorso del secondo ricorrente infondato e respingerlo; condannare i ricorrenti alle spese.

Sentenza › Sulla ricevibilità

punto 14
II Consiglio considera che la prima ricorrente non sia individualmente riguardata dalla decisione 94/660 ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, e che il ricorso sia, di conseguenza, irricevibile nella parte in cui è proposto dalla detta ricorrente.
punto 15
Il Tribunale rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza della Corte 30 giugno 1988, causa 297/86, CID A e a./Consiglio, Race. pag. 3531, punto 13), il secondo ricorrente è individualmente riguardato dalla decisione 94/660, il che non è del resto contestato dal Consiglio. Ne consegue che, poiché il ricorso è ricevibile con riferimento al secondo ricorrente, non occorre, trattandosi di un unico ricorso, esaminare la legittimazione della prima ricorrente (sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Race. pag. I-1125, punto 31).

Sentenza › Nel merito

punto 16
I ricorrenti fondano il loro ricorso su due motivi. Con il primo deducono la violazione dell'art. 195 del Trattato CE e, col secondo, la violazione dell'art. 190 del medesimo Trattato.

Sentenza › Nel merito › Sul primo motivo, che deduce la violazione dell'art. 195 del Trattato › Argomenti delle parti

punto 17
I ricorrenti deducono che la violazione dell'art. 195 del Trattato deriva, in primo luogo, dal mancato esame, da parte del Consiglio, dell'elenco presentato dal governo italiano, nonché da irregolarità nella richiesta del parere della Commissione, in secondo luogo, dall'errore di valutazione della rappresentatività di taluni candidati e, in terzo luogo, dalla conseguente insoddisfacente rappresentanza della categoria delle aziende industriali in seno al CES. Sottolineano che, per quanto riguarda la prova dell'irregolarità della decisione impugnata, tali argomenti vanno considerati nel loro insieme e non singolarmente.
punto 18
Per quanto riguarda, più specificamente, il primo argomento, i ricorrenti sostengono che il Consiglio non ha neppure tentato di effettuare la sua propria valutazione della rappresentatività dei candidati figuranti negli elenchi sottopostigli. Invece di operare una scelta tra i 48 nominativi presentati dall'Italia, il Consiglio si sarebbe limitato a riprendere, senza discussione, l'elenco delle persone proposte a titolo principale, scartando in blocco quelle proposte a titolo alternativo.
punto 19
Nella replica i ricorrenti chiedono altresì che sia prodotto il parere della Commissione per verificare la regolarità della procedura seguita.
punto 20
Per quanto riguarda il secondo argomento, i ricorrenti sostengono che la prova della violazione dell'art. 195 risulta altresì, in particolare, dall'errore di valutazione della rappresentatività del signor Romoli, già membro del CES dal 1978 al 1994 e presidente della sezione «Energia, affari nucleari e ricerca» dal 1982 al 1994. Essi ritengono che la sola ragione per cui la sua nomina non è stata rinnovata vada attribuita al fatto che il suo nome non figurava nell'elenco di candidati presentati a titolo principale e paragonano la sua situazione a quella di un altro ex membro che figurava sull'elenco principale e la cui nomina è stata rinnovata per il periodo dal 1994 al 1998.
punto 21
I ricorrenti considerano che il Consiglio ha anche commesso un errore di valutazione della rappresentatività nel nominare al CES un membro dell'Associazione Liberi Imprenditori Autonomisti (ALIA) (il signor Amato), un'associazione che in realtà conta solo un centinaio di iscritti in tutta Italia, e che, invece di rappresentare una categoria economica, si limita a raggruppare imprenditori accomunati da una ideologia politica.
punto 22
Con il terzo argomento, infine, i ricorrenti sostengono che la categoria delle aziende industriali si trova allo stato sottorappresentata in seno al CES. La prova dell'insufficiente rappresentanza di tale categoria sarebbe data dal confronto del rapporto rappresentanti/rappresentati del periodo attuale con quello del periodo precedente.
punto 23
Il Consiglio replica che gli argomenti avanzati dai ricorrenti non dimostrano in alcun modo che la composizione del CES, quale risulta dalla decisione controversa, non tenga conto dei criteri enunciati nell'art. 195, n. 1, secondo comma, del Trattato.
punto 24
Sostiene che i membri del CES sono nominati in piena autonomia, in quanto rappresentanti delle diverse categorie della vita economica e sociale e non in quanto rappresentanti di associazioni. Aggiunge che dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale rappresentanza deve essere valutata a livello comunitario e non a livello nazionale (sentenza CIDA e a./Consiglio, già citata) e considera che nessuno dei tre argomenti avanzati dai ricorrenti dimostra che la decisione controversa non risponda al criterio di una rappresentanza adeguata dei diversi settori economici e sociali in seno alla Comunità.

Sentenza › Nel merito › Sul primo motivo, che deduce la violazione dell'art. 195 del Trattato › Giudizio del Tribunale

punto 25
I ricorrenti deducono, in primo luogo, che il Consiglio si è limitato a riprendere l'elenco presentato dall'Italia in via principale, senza aver proceduto ad una sua propria valutazione della rappresentatività dei candidati italiani.
punto 26
A questo proposito si deve ricordare che, per verificare se la composizione del CES assicura, a livello comunitario, una rappresentanza adeguata alle varie categorie della vita economica e sociale, il Consiglio deve effettuare un proprio esame della rappresentatività di tutti i candidati figuranti sugli elenchi nazionali e non può considerarsi vincolato da una distinzione operata dagli Stati membri tra candidati proposti in via principale e candidati proposti a titolo alternativo (v. citata sentenza CIDA e a./Consiglio, punto 24).
punto 27
Nella specie, il Tribunale ritiene che dal solo fatto che il Consiglio ha nominato l'insieme dei candidati proposti in via principale dall'Italia non si può argomentare che esso non abbia proceduto al proprio esame della loro rappresentatività.
punto 28
Inoltre, dai documenti prodotti dal Consiglio su richiesta del Tribunale emerge che l'elenco dei candidati proposti dall'Italia in via principale non è stato adottato senza discussione in seno alle istanze del Consiglio. Infatti da tali documenti risulta che, a mano a mano che il Consiglio riceveva gli elenchi nazionali, il gruppo «affari generali» operava una prima selezione tra i candidati e trasmetteva al Coreper, da un lato, l'elenco dell'insieme dei candidati proposti da ciascuno Stato membro e, dall'altro, un elenco di candidati per Stato membro di cui il Coreper avrebbe potuto prevedere la designazione con riserva del parere della Commissione. Gli elenchi italiani e francesi sono stati trasmessi al Coreper il 19 settembre 1994.
punto 29
Parimenti dal documento prodotto dal Consiglio in udienza (v. supra, punto 11) emerge che la questione della designazione dei membri del CES è stata successivamente discussa nel corso della riunione del Coreper del 21 settembre 1994 e che, nel corso di tale riunione, il Coreper ha potuto prendere posizione in merito al testo della decisione da sottoporre al Consiglio per l'adozione secondo la procedura detta dei «punti A», con la riserva che la Commissione avesse nel frattempo trasmesso il suo parere sugli ultimi elenchi.
punto 30
Va sottolineato che in occasione di tale riunione i membri del Coreper hanno avuto modo di sollevare qualsiasi dubbio che avessero potuto nutrire sulla capacità della composizione del CES proposta dal gruppo «affari generali» di assicurare un'adeguata rappresentanza alle varie categorie della vita economica e sociale. Nessun elemento consente al Tribunale di concludere che essi non abbiano proceduto ad un esame della rappresentatività dei candidati proposti.
punto 31
I documenti prodotti dal Consiglio su richiesta del Tribunale confermano, inoltre, che la Commissione ha altresì ritenuto che la decisione 94/660 avrebbe assicurato una rappresentanza adeguata alle varie categorie della vita economica e sociale.
punto 32
A questo proposito, dalla citata sentenza CIDA e a./Consiglio emerge che la consultazione della Commissione ai sensi dell'art. 195, n. 2, del Trattato ha lo scopo di consentire alla Commissione «di aiutare il Consiglio nel compito di garantire l'adeguata rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale nell'ambito del CES» e che «il Consiglio deve quindi consultare la Commissione sulle scelte che intende operare in base alle proposte nazionali e non su queste proposte in sé e per sé» (punto 28).
punto 33
Orbene, nella specie, dai documenti prodotti dal Consiglio su richiesta del Tribunale emerge che la segreteria generale del Consiglio tra il 22 luglio 1994 e il 20 settembre 1994 ha trasmesso, per parere, alla Commissione, per ciascuno Stato membro, sia un elenco di candidati di cui il Coreper raccomandava la designazione, sia un elenco provvisorio di candidati, di cui il Coreper avrebbe potuto prevedere la designazione.
punto 34
Dal documento prodotto all'udienza (v. supra, punto 11) emerge che la Commissione ha assistito alla riunione del Coreper del 21 settembre 1994, nel corso della quale è stata trattata la questione della designazione dei membri del CES, e che ha potuto, in tale occasione, prendere conoscenza dell'elenco definitivo di candidati di cui il Coreper raccomandava la designazione.
punto 35
Con lettere indirizzate al segretario generale del Consiglio tra il 27 luglio e il 23 settembre 1994, la Commissione ha dato il suo parere favorevole sui vari elenchi nazionali. Il 23 settembre 1994, in occasione dell'invio dell'ultima lettera, nella quale la Commissione ha espresso il suo parere favorevole sugli elenchi francesi e italiani, la Commissione aveva pertanto conoscenza della composizione del CES nel suo insieme, così come prevista dal Coreper, e aveva così l'occasione di formulare tutte le osservazioni che desiderava. Va rilevato che la Commissione si è limitata a trasmettere il suo parere favorevole.
punto 36
I ricorrenti deducono poi che la prova della violazione dell'art. 195 del Trattato emerge anche dall'errore di valutazione della rappresentatività dei signori Amato e Romoli.
punto 37
Circa l'affermazione dei ricorrenti secondo la quale l'errore di valutazione della rappresentatività del signor Amato è dimostrato dal fatto che, in occasione della formazione dei gruppi di lavoro in seno al CES, egli ha scelto di rappresentare la categoria delle professioni liberali e non quella dei produttori, il Tribunale considera che essi non hanno provato che il detto candidato è stato proposto e nominato per rappresentare gli interessi dei produttori. Infatti, dai documenti prodotti in corso di causa emerge che il Consiglio era perfettamente a conoscenza dell'identità dell'associazione dalla quale il signor Amato proveniva ed era pertanto in grado di valutare la rappresentatività del signor Amato rispetto alle varie categorie della vita economica e sociale.
punto 38
Inoltre, i ricorrenti non hanno esposto le ragioni per cui il signor Amato, che ha esercitato la libera professione di avvocato, non sarebbe in grado di rappresentare, in maniera adeguata, gli interessi della vita economica e sociale che l'ALIA riflette.
punto 39
Per quanto riguarda il secondo ricorrente, basta notare che dal fatto che il Consiglio ha deciso di non nominarlo membro del CES non si può dedurre che il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione della sua rappresentatività.
punto 40
Si deve infine esaminare se, come affermato dai ricorrenti, la decisione 94/660 non assicura una rappresentanza adeguata della categoria dei produttori.
punto 41
Si deve a questo riguardo ricordare che l'adeguata rappresentanza richiesta dall'art. 195, primo comma, del Trattato CE deve essere assicurata a livello comunitario e che, tenuto conto del numero limitato dei seggi, è escluso che tutti gli elementi di ciascuna categoria della vita economica e sociale siano rappresentati da cittadini di ciascuno degli Stati membri (sentenza CIDA e a./Consiglio, già citata, punti 17 e 19).
punto 42
Inoltre, si deve aggiungere che il Consiglio dispone di un ampio potere di valutazione discrezionale per assicurare, a livello comunitario, l'adeguata rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale e che, di conseguenza, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi a verificare se il Consiglio non abbia esercitato il suo potere in maniera manifestamente erronea (sentenza CIDA e a./Consiglio, già citata, punto 18).
punto 43
Nella specie il Tribunale considera che i ricorrenti non hanno dimostrato che la decisione 94/660 non assicura, a livello comunitario, un'adeguata rappresentanza alla categoria dei produttori in seno al CES. Infatti, i ricorrenti si sono limitati al solo contesto italiano e non hanno avanzato elementi che consentirebbero al Tribunale di valutare la capacità del CES nel suo insieme di rappresentare adeguatamente gli interessi dei produttori. Ne consegue che, anche se la diminuzione della rappresentanza italiana dei produttori allegata dai ricorrenti risultasse dimostrata, non sarebbe da ciò consentito argomentare che il CES non assicuri a livello comunitario un'adeguata rappresentanza ai produttori.
punto 44
Da quanto precede risulta che il primo motivo, che deduce la violazione dell'art. 195 del Trattato, deve essere respinto.

Sentenza › Nel merito › Sul secondo motivo, che deduce la violazione dell'art. 190 del Trattato › Argomenti delle parti

punto 45
I ricorrenti sostengono che la decisione controversa è interamente priva di motivazione, il che rende impossibile il controllo giurisdizionale dell'atto da parte del Tribunale.
punto 46
Essi osservano che la pura e semplice riproduzione del testo dell'art. 195 del Trattato nel preambolo della decisione impugnata non può essere considerata una motivazione sufficiente (sentenze della Corte 4 luglio 1963, causa 24/62, Germania/Commissione, Race. pag. 127; 26 giugno 1986, causa 203/85, Nicolet Instrument, Race. pag. 2049, e 21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische Universität München, Race. pag. I-5469).
punto 47
II Consiglio replica che la decisione controversa soddisfa all'obbligo di motivazione, in quanto indica gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda.
punto 48
Trattandosi di una decisione che reca la nomina di 189 membri del CES, il Consiglio non vede come sarebbe stato possibile esporre in essa in modo dettagliato i motivi che lo hanno indotto a nominare i candidati le cui candidature sono state accolte e a scartare gli altri.

Sentenza › Nel merito › Sul secondo motivo, che deduce la violazione dell'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale

punto 49
II Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza (v., ad esempio, sentenza della Corte 7 maggio 1991, C-69/89, Nakajima/Consiglio, Race. pag. I-2069, punto 14), la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato deve indicare, in modo chiaro ed inequivocabile, l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria che ha adottato l'atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti e al giudice di esercitare il suo controllo.
punto 50
Il Tribunale rileva che, oltre alle considerazioni formulate nel preambolo della decisione 94/660, in tale decisione vengono individuate, per ciascuno Stato membro, le persone nominate al CES e vengono indicate, sotto i nomi di ciascuna di esse, la funzione o l'appartenenza che consente di determinare gli interessi economici o sociali che le dette persone sono idonee a rappresentare in seno al CES. Il Tribunale considera che, così come redatta, la decisione 94/660 dà una sufficiente giustificazione della scelta dei membri del CES con riferimento ai requisiti di rappresentatività enunciati agli artt. 194 e 195 del Trattato e che, di conseguenza, essa è sufficientemente motivata.
punto 51
Ne consegue che tale motivo deve essere respinto.
punto 52
Poiché nessuno dei motivi dedotti dai ricorrenti è stato accolto, il ricorso deve essere respinto.

Sentenza › Sulle spese

punto 53
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, vanno condannati in solido alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) I ricorrenti sono condannati in solido alle spese.

Firme

Lenaerts Lindh Cooke Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 giugno 1996. Il cancelliere H. Jung Il presidente K. Lenaerts

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