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Sez. 1, Sentenza n. 4270 del 17/11/1976 (Rv. 382966 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - LIMITAZIONI (FATTI DOLOSI) - ESCLUSIONE DAL CONTRATTO DELLA COPERTURA DEL DANNO DERIVANTE DA COLPA O DA COLPA GRAVE - FORMA ESPRESSA - NECESSITA - CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLA ASSICURAZIONE AI SOLI CASI FORTUITI - NULLITA.*
Stato
decisa il 1976-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382966-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - LIMITAZIONI (FATTI DOLOSI) - ESCLUSIONE DAL CONTRATTO DELLA COPERTURA DEL DANNO DERIVANTE DA COLPA O DA COLPA GRAVE - FORMA ESPRESSA - NECESSITA - CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLA ASSICURAZIONE AI SOLI CASI FORTUITI - NULLITA.*

Qualora, nel contratto di Assicurazione per la responsabilita civile, le parti contraenti vogliano fare riferimento esclusivamente ai casi di responsabilita civile per i quali puo sostenersi che essi prescindono dall'accertamento della colpa, hanno l'Onere di indicarli non per semplice esclusione di tutti quelli dolosi e colposi, ma per chiara enunciazione positiva e specifica. Egualmente, soltanto con apposita clausola espressa puo escludersi dal contratto la copertura del danno derivante da colpa grave. E comunque nulla la clausola con cui si limita l'Assicurazione ai soli casi fortuiti, poiche dal fortuito non sorge mai responsabilita civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)