Sez. 1, Sentenza n. 6071 del 17/10/1983 (Rv. 430877 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - LIMITAZIONI (FATTI DOLOSI) - FATTI DANNOSI DERIVANTI DA COLPA - INCLUSIONE NEL CONTRATTO - NECESSITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - LIMITAZIONI (FATTI DOLOSI) - FATTI DANNOSI DERIVANTI DA COLPA - INCLUSIONE NEL CONTRATTO - NECESSITÀ.*
L'Assicurazione per la responsabilità civile non può riguardare i fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, ma, per la sua stessa denominazione, importa necessariamente che il fatto dannoso, per il quale l'Assicurazione è stipulata, deve essere colposo, coprendo, con la sola eccezione dei fatti dolosi, ogni rischio derivante da quella responsabilità, anche se dipendente da colpa grave o gravissima, e dovendosi escludere, in Mancanza di espresse clausole delimitative del rischio, che alcune colpe siano escluse dalla garanzia assicurativa. (nella specie, in presenza di un contratto di Assicurazione per la responsabilità civile che faceva riferimento a danni "involontari", la Corte d'appello aveva ritenuto che l'Assicurazione coprisse solo i danni determinati da causa accidentale, e che ne fossero in particolare esclusi quelli determinati da colpa cosciente dello assicurato; la suprema Corte, alla stregua del principio di cui in massima, ha cassato la pronuncia impugnata rilevando che, attesa la natura del contratto ed in Mancanza di ulteriori precisazioni e specificazioni, l'espressione usata nel contratto non poteva riferirsi ai fatti meramente accidentali, stando invece ad indicare semplicemente la condotta colposa dell'assicurato in contrapposizione ai fatti dolosi e preterintenzionali). (V 5679/79, mass n 402276; (V 4270/76, mass n 382966).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)