Sez. 2, Ordinanza n. 12712 del 09/05/2024 (Rv. 671499-01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGE REGIONALE - LIMITI - IN GENERE | Distanze legali fra costruzioni nei rapporti fra privati - Disciplina - Competenza legislativa esclusiva dello Stato - Derogabilità mediante legge regionale - Limiti - Regolamento attuativo della legge regionale - Estensione. PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - IN GENERE - In genere.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGE REGIONALE - LIMITI - IN GENERE
Le condizioni di legittimità delle deroghe alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati, introdotte dalle Regioni nell'ambito della propria competenza legislativa concorrente - da individuarsi nell'inserimento della prescrizione derogatoria in strumenti urbanistici e nella funzionalità della stessa rispetto alla conformazione dell'assetto urbanistico, complessivo ed unitario, di determinate zone del territorio - operano anche per i regolamenti attuativi della legge regionale, i quali, solo entro tali limiti, possono dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze, in deroga a quanto previsto dagli artt. 873 e ss. c.c. e dal d.m. n. 1444 del 1968.
Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444, Legge Reg. Umbria 18/02/2004 num. 1, Regolamento Regionale Umbria 03/11/2008 num. 9, Regolamento Regionale Umbria 18/02/2015 num. 2, Costituzione art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)