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Sez. 2 - , Ordinanza n. 26518 del 19/10/2018 (Rv. 650785 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGE REGIONALE - LIMITI - IN GENERE | Distanze legali fra costruzioni nei rapporti fra privati – Disciplina - Competenza legislativa esclusiva dello Stato – Derogabilità mediante legge regionale – Limiti – Regolamento attuativo della legge regionale – Estensione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650785-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGE REGIONALE - LIMITI - IN GENERE

La condizioni di legittimità delle deroghe alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati introdotte dalle Regioni nell'ambito della propria competenza legislativa concorrente - da individuarsi nell'inserimento della prescrizione derogatoria in strumenti urbanistici e nella funzionalità della stessa rispetto alla conformazione dell'assetto urbanistico, complessivo ed unitario, di determinate zone del territorio - operano anche per i regolamenti attuativi della legge regionale, i quali solo entro tali limiti possono dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze in deroga a quanto previsto dagli artt. 873 e ss. c.c. e dal d.m. n. 1444/1968. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che dovesse essere disapplicata la disposizione di cui all'art. 24, lett. a), del regolamento n. 9 del 2008 di attuazione della legge regionale dell'Umbria n. 1 del 2004 che, al di fuori di uno strumento urbanistico, aveva disposto che non fossero previste distanze minime dai confini per la realizzazione dei muri di contenimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444, Legge Reg. Umbria 18/02/2004 num. 1 CORTE COST., Regolamento Regionale Umbria 03/11/2008 num. 9, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)