Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 23 gennaio 1975, causa 51/74
Epigrafe
Nel procedimento 51-74,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal «College van Beroep voor het Bedrijfsleven» (tribunale amministrativo in materia economica) nella causa dinanzi ad esso pendente fra:
P. J. VAN DER HULST'S ZONEN Società in accomandita con sede in Hillegom,
e
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN (Ente piante ornamentali), con sede all'Aia,
domanda vertente sull'interpretazione:
dell'art. 16 del trattato CEE e dell'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 febbraio 1968, n. 234, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (GU n. L 55, pag. 1),
dell'art. 40 del trattato CEE e dell'art. 1 del regolamento n. 234/68,
dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; A. M. Donner, R. Monaco, P. Pescatore, H. Kutscher e M. Sørensen (relatore), giudici;
avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
La sentenza di rinvio e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
punto 1
La società in accomandita P. J. Van der Hulst's Zonen (in prosieguo: Van der Hulst) coltiva e vende bulbi per la floricoltura. Detta società proponeva ricorso al College van Beroep voor het Bedrijfsleven avverso la decisione del Produktschap voor Siergewassen (in prosieguo: PVS) — associazione di categoria di diritto pubblico — con cui si intimava il pagamento di svariate tasse relative al raccolto 1972 in forza della disciplina olandese, contenuta in più regolamenti del PVS. La Van der Hulst contesta in particolare la legittimità di due tasse: la «tassa sulle eccedenze» («surplushef-fing»), riscossa in forza della «Verordening Surplusheffing», e la «tassa professionale» («vakheffing»), riscossa in forza della «Verordening Vakheffing». La ricorrente sostiene che tali tasse non possono venir riscosse in quanto sono incompatibili con talune disposizioni del diritto comunitario.
punto 2
Il College van Beroep, prima di pronunciarsi sul merito, ha sospeso il procedimento e, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni:
1. Se l'art. 16 del trattato CEE e l'art. 10 del regolamento CEE n. 234/68 vadano interpretati nel senso che la nozione di «tasse d'effetto equivalente», enunciata nei suddetti articoli, comprende pure tasse dello stesso tipo di quelle istituite con il regolamento «tassa sulle eccedenze» e con il regolamento «tassa professionale».
2. Se l'art. 40 del trattato e l'art. 1 del regolamento CEE n. 234/68, oppure altre disposizioni o i principi generali del diritto comunitario, implichino che al legislatore olandese non è più permesso creare, nel settore disciplinato dall'art. 1 del citato regolamento, organizzazioni di mercato come quella di cui al regolamento «tassa sulle eccedenze» e al regolamento «tassa professionale», se non in applicazione del predetto regolamento n. 234/68 o di altre norme comunitarie.
3.
a) Se l'art. 93, n. 3, del trattato CEE vada interpretato nel senso che il procedimento previsto nel secondo periodo del suddetto numero implica altresì un'intimazione, quale prevista nell'art. 93, n. 2, cui il n. 3 fa riferimento.
b) In caso affermativo, se l'art. 93, n. 3, vada interpretato nel senso che una simile intimazione da parte della Commissione impedisce che gli aiuti nazionali vengano messi in opera, finché il procedimento instaurato dalla Commissione non abbia condotto ad una decisione finale.
punto 4
La sentenza del College van Beroep 16 luglio 1974 è stata registrata nella cancelleria della Corte il 17 luglio 1974.
La Van der Hulst, con l'avv. J. van der Plas, del foro dell'Aia, il Produktschap voor Siergewassen, rappresentato dal proprio segretario N. Luitse, il governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal proprio vicesegretario generale presso il ministero degli affari esteri, W. P. L. G. de Boer, e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico J. H.J.Bourgeois, hanno depositato osservazioni scritte.
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
punto 3
a) Nella sentenza di rimessione, il College van Beroep, in merito alla tassa sulle eccedenze, ha sottolineato quanto segue:
Ogni venditore di bulbi che vende ad un commerciante provvisto di licenza deve accordare una riduzione sul prezzo. Una licenza viene rilasciata dal PVS ai venditori che siano registrati presso detto ente come commercianti di bulbi e che abbiano versato un anticipo sulla tassa sulle eccedenze. Ogni venditore che vende bulbi ad un acquirente sprovvisto di licenza è tenuto al pagamento di una tassa. L'ammontare delle riduzioni corrisponde a quello delle tasse.
Il sistema istituito dai regolamenti in materia implica che la tassa è posta a carico di ogni venditore di bulbi — quindi anche a carico di un esportatore — che vende sul mercato interno o all'estero ad acquirenti sprovvisti di licenza.
Il gettito dei tributi di cui sopra viene devoluto dal PVS al «Stichting Bloembollensurplusfonds» (fondo per l'acquisto delle eccedenze di bulbi), che lo utilizza per l'acquisto dei bulbi che, non avendo raggiunto sul mercato libero il prezzo minimo fissato dal fondo, sono ritirati dal mercato per essere distrutti.
In merito alla tassa professionale, il College van Beroep osserva che la disciplina relativa prevede un sistema di riduzioni e di tasse che tuttavia differisce, sotto vari aspetti, dal sistema testé illustrato.
Ogni venditore di bulbi che vende ad un commerciante provvisto di licenza deve accordargli una riduzione sul prezzo. Ogni venditore di bulbi che vende a produttori registrati presso il PVS, oppure a coltivatori che adoperano i bulbi per la propria produzione di fiori, o a commercianti sprovvisti di licenza, deve versare una tassa al PVS. Sono tenuti a versare una tassa a detto ente anche i produttori ed i commercianti di bulbi che vendano ad acquirenti diversi da quelli di cui sopra. Tasse e riduzioni non corrispondono ed anche l'aliquota delle tasse varia.
Con il gettito dell'imposta, coperte le spese del PVS, si costituisce un fondo di finanziamento generale a favore dei coltivatori di bulbi, per il finanziamento della ricerca scientifica, della pubblicità collettiva e per altre finalità comuni.
b) In merito alle questioni deferite, il College osserva che il primo quesito implica tra l'altro che i produttori olandesi di bulbi, che utilizzino i bulbi di propria produzione come materia prima per la propria attività di floricoltori, non sono tenuti a concedere riduzioni, né a versare delle tasse sui bulbi, mentre invece i floricoltori di altri Stati membri, che importano dall'Olanda i bulbi che servono quale materia prima per la propria coltura, devono normalmente pagare un prezzo nel quale sono già state inglobate la tassa sulle eccedenze e la tassa professionale.
Circa il terzo quesito, il College osserva, fra l'altro, che i regolamenti in questione sono stati adottati nel 1971 è che, tenuto conto di un documento depositato dall' attrice, che contiene parte di una lettera indirizzata, in data 9 febbraio 1972, dal vicepresidente della Commissione delle Comunità europee al ministro degli affari esteri, se ne può dedurre che la Commissione sia stata informata dell'intenzione di instaurare i regimi di aiuti — nuovi o per lo meno modificati — contemplati da tali regolamenti.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte
paragrafo 1
La società Van der Hulst comincia con l'esaminare la tassa sulle eccedenze ed osserva, tra l'altro, che l'acquirente di bulbi provvisto di licenza, che ha quindi diritto alla riduzione, che sia in pari tempo anche floricoltore ed utilizzi in proprio i bulbi acquistati, dovrebbe andare esente da questa tassa.
paragrafo 2
Essa fa presente inoltre che la tassa sulle eccedenze viene a gravare in definitiva sull'ultimo acquirente di bulbi, e sottolinea che i commercianti esteri non possono ottenere la licenza.
paragrafo 3
La Van der Hulst osserva che il fondo eccedenze fissa i criteri qualitativi per i bulbi da ritirare dal commercio e sostiene che tale prassi è incompatibile con il regolamento (CEE) n. 315/68 (GU n. L 71, pag. 1) relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi da fiore.
paragrafo 4
Quanto alla tassa professionale, la Van der Hulst sottolinea che il sistema vigente è molto complicato e che esso comprende oltre 20 categorie di tasse e di riduzioni. A prescindere dai poteri illimitati conferiti al presidente del PVS in materia di concessione di esoneri, i regolamenti implicano due discriminazioni in merito alla differenza tra il regime fiscale vigente all'interno dei Paesi Bassi e quello vigente in materia di esportazioni negli Stati membri. Vi è il gruppo di commercianti provvisti di licenza — stabiliti nei Paesi Bassi — che ha diritto a riduzioni e d'altro canto il tasso vigente all' interno del paese è del 3 %, mentre il tasso vigente sulle esportazioni nella CEE è del 3,5 %.
paragrafo 5
La società Van der Hulst pone quesiti aventi ad oggetto il sistema di tassazione dei bulbi da fiore importati.
paragrafo 6
Essa fa riferimento alla lettera indirizzata in data 9 febbraio 1972 dalla Commissione al governo olandese ed osserva che questa lettera mira a far sopprimere o emendare entro il 1o aprile 1972 i regimi di aiuti specificati e, tra l'altro, la tassa riscossa dal PVS a beneficio del fondo di finanziamento degli obiettivi generali del settore dei bulbi da fiore (tassa professionale) e la tassa riscossa a beneficio del fondo per l'acquisto delle eccedenze di bulbi da fiore (tassa sulle eccedenze). La società Van der Hulst sostiene che le due tasse in questione comportano una distorsione della concorrenza ed una discriminazione per il fatto che esse non gravano nella stessa misura sui coltivatori e sui commercianti stabiliti sul territorio comunitario e fuori di esso, e che la tassa sulle eccedenze ha, in particolare, la funzione di mantenere artificiosamente i prezzi ad un livello minimo, a danno degli utilizzatori stranieri di bulbi da fiore, e questo scopo si persegue grazie ai fondi forniti dagli stessi utilizzatori stranieri.
paragrafo 7
La società Van der Hulst sottolinea che sarebbe opportuno che il PVS fornisse chiarimenti su punti che esso enumera e, tra l'altro, sugli esoneri concessi ai diversi gruppi e sugli esoneri individuali.
paragrafo 8
Essa si domanda inoltre in quale misura i regolamenti agricoli comunitari consentano ancora al legislatore degli Stati membri di legiferare in materia. Essa ritiene che gli Stati membri possono adottare disposizioni di attuazione, ma non si può tollerare che tali disposizioni vadano contro lo spirito dei regolamenti europei o che esse vengano corredate da disposizioni integrative. Quanto più i regolamenti comunitari sono dettagliati e completi, tanto meno ampi sono i poteri dei legislatori degli Stati membri di adottare norme integrative. Gli Stati membri devono limitarsi ad adottare le norme strettamente indispensabili all'attuazione del diritto comunitario.
paragrafo 9
La Van der Hulst passa in rassegna il regolamento n. 234/68 e richiama in particolare l'art. 2, il quale conferisce alle istituzioni comunitarie il potere di adottare un determinato numero di provvedimenti per incoraggiare le iniziative professionali. Le attribuzioni conferite alla Comunità sono esclusive ed esse tolgono agli Stati membri la possibilità di adottare tali misure sul proprio territorio, dato il potere discrezionale assoluto delle autorità comunitarie circa l'opportunità ed il momento dell'adozione di tali provvedimenti. I regolamenti impugnati si concretano in provvedimenti atti a promuovere una migliore organizzazione della produzione e del commercio e, per quel che riguarda i fondi sulle eccedenze, costituiscono provvedimenti tendenti a facilitare l'accertamento dell'andamento dei prezzi sul mercato. Solo le istituzioni comunitarie possono adottare tali misure.
paragrafo 10
La Van der Hulst conclude quindi che i regolamenti del PVS sono stati adottati in contrasto con il diritto comunitario, in quanto essi sconfinano in un settore in cui le istituzioni comunitarie hanno competenza esclusiva.
paragrafo 11
La Van der Hulst, sulle questioni deferite dal College van Beroep, aggiunge le osservazioni seguenti.
paragrafo 12
In merito alla prima questione, la Van der Hulst si richiama non soltanto alle disposizioni dell'art. 10 del regolamento n. 234/68, in quanto quest'ultimo vieta la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa d'effetto equivalente, ma in quanto esso vieta anche qualsiasi restrizione quantitativa o misura d'effetto equivalente. Essa chiede alla Corte di esaminare d'ufficio tale questione. È evidente che le tasse riscosse a beneficio del fondo per l'acquisto delle eccedenze di bulbi da fiore producono gli stessi effetti delle restrizioni quantitative sull'andamento degli scambi tra gli Stati membri. Tali tasse si applicano allo scopo di poter ritirare dal mercato e distruggere i bulbi da fiore che rispondono alle norme di qualità stabilite dal PVS e che non raggiungono i prezzi minimi fissati in base alle stesse norme.
paragrafo 13
Ad avviso della Van der Hulst, e inoltre incontestabile che le due tasse debbano considerarsi, tenuto conto della loro incidenza sugli scambi commerciali, come «tasse d'effetto equivalente» a dazi doganali. Si deve sottolineare il fatto che il gettito delle tasse viene utilizzato per raggiungere obiettivi che non portano giovamento immediato agli acquirenti stabiliti in altri Stati membri.
paragrafo 14
Un altro aspetto è che le tasse professionali non gravano nella stessa misura sulle vendite realizzate all'interno del paese e su quelle effettuate all'estero. Tale differenza mette in luce un onere pecuniario imposto unilateralmente agli acquirenti degli Stati membri, in ragione del passaggio di frontiera.
paragrafo 15
La Van der Hulst assume che la seconda questione va risolta in senso affermativo. Essa si riporta a quanto già esposto e soggiunge di aver fornito numerosi esempi a chiarimento del fatto che i decreti controversi sono incompatibili col divieto di qualsiasi discriminazione tra produttori o consumatori della Comunità.
paragrafo 16
Quanto alla terza questione, la Van der Hulst osserva che il governo dei Paesi Bassi è stato sollecitato a modificare o a sopprimere gli aiuti in questione, poiché hanno effetti -discriminatori e falsano la concorrenza. La Van der Hulst in questo atteggiamento ravvisa un altro motivo per cui gli aiuti non possono venir forniti finché il procedimento di cui all'art. 93 del trattato CEE non si sia concluso con una decisione finale.
paragrafo 17
Le osservazioni presentate dal Produktschap voor Siergewassen si limitano al primo quesito. Tenuto conto del carattere divergente delle due tasse in questione, esso ritiene opportuno fornire spiegazioni integrative a quelle del College van Beroep in relazione a ciascuna delle due tasse.
paragrafo 18
In merito alla tassa sulle eccedenze, il PVS fa presente, in particolare, che tale tassa grava esclusivamente sui bulbi da fiore immessi sul mercato. Non si può del pari applicare la tassa sui bulbi da fiore utilizzati per la floricoltura nell'ambito della stessa azienda, giacché è impossibile controllare se tali bulbi rispondano o meno alle norme di calibratura e di qualità stabilite per il ritiro dal commercio da parte del fondo eccedenze. Per di più, i bulbi da fiore utilizzati per. la floricoltura nell'azienda stessa rappresentano soltanto una parte molto esigua della produzione olandese di bulbi (circa il 5 %). La tassa sulle eccedenze grava inoltre esclusivamente sui produttori di bulbi da fiore. Né l'esportatore, né il floricoltore, né i grossisti del mercato interno contribuiscono al pagamento della tassa sulle eccedenze. Gli esportatori ed i grossisti nazionali sono colpiti soltanto indirettamente.
paragrafo 19
Il PVS conclude quindi che la tassa sulle eccedenze non è incompatibile con l'art. 16 del trattato né con l'art. 10 del regolamento n. 234/68.
paragrafo 20
Quanto poi alla tassa professionale, il PVS osserva, fra l'altro, che essa è in sostanza una tassa sulla cifra d'affari corrisposta dai vari membri della categoria.
paragrafo 21
Ogniqualvolta i produttori vendano direttamente i loro bulbi ai floricoltori, il «contributo produttori» a titolo di tassa professionale (3 % del valore commerciale) viene riscosso presso i produttori. Se invece i produttori vendono ad esportatori o a grossisti nazionali, muniti di licenza, viene fatturato un prezzo al netto del «contributo produttori». La tassa che gli esportatori ed i grossisti nazionali devono versare comprende quindi il «contributo produttori».
paragrafo 22
Il «contributo commercianti» a titolo di tassa professionale versato dagli esportatori al PVS è del 3,5 % ad valorem, da cui va detratto il 3 % del prezzo d'acquisto. Secondo il PVS, l'esportazione non è soggetta al pagamento della tassa professionale. La tassa non viene addebitata dagli esportatori ai loro clienti stranieri, e non si può sostenere che la tassa professionale è «in linea di principio inclusa» dagli esportatori nel loro prezzo d'esportazione. I prezzi di vendita si formano su un mercato interamente libero. Le tasse nazionali, che gravano sui diversi fornitori, non hanno alcuna incidenza sul prezzo. Gli esportatori si trovano nell'impossibilità, al momento della vendita al cliente straniero, di calcolare l'importo definitivo del loro «contributo commercianti». L'addebito viene comunicato soltanto a fine stagione. Nell'ipotesi di vendita passiva, l'importo della riduzione concessa è più elevato dell'importo della tassa professionale dovuta. Nell'ipotesi opposta, è chiaro che il prezzo di vendita — fissato in base al gioco della domanda e dell'offerta — non sarebbe risultato meno elevato anche in caso di esenzione dal «contributo commercianti» a titolo di tassa professionale. Si sarebbe avuto unicamente un leggero aumento dell'utile.
paragrafo 23
Il PVS sottolinea poi che, come per la tassa sulle eccedenze, non si può imporre il «contributo produttori» a titolo di tassa professionale ai produttori di bulbi che utilizzano nella coltivazione i loro propri bulbi.
paragrafo 24
Il PVS osserva infine che i grossisti nazionali sono altresì tenuti, fin dal 1965, a versare l'importo che essi scontano dal prezzo dovuto ai produttori di bulbi da fiore; ne consegue che una tassa professionale del 3 % grava attualmente su tutte le forniture di bulbi ai floricoltori, sia su quelle dirette da parte del produttore, sia su quelle effettuate dai grossisti nazionali. Non vi è dubbio che, tenuto conto della concorrenza tra grossisti e produttori che forniscono direttamente ai floricoltori ed ai commercianti di granaglie dei Paesi Bassi, non si può imporre ai grossisti nazionali un «contributo commercianti» a titolo di tassa professionale.
paragrafo 25
In considerazione di queste premesse, il PVS conclude nel senso che la tassa professionale sui bulbi da fiore non può considerarsi incompatibile con l'art. 16 del trattato, né con l'art. 10 del regolamento n. 234/68.
paragrafo 26
Il governo dei Paesi Bassi fa presente che le tasse contestate non costituiscono «tassa d'effetto equivalente» ai sensi dell' art. 16 del trattato CEE. Esso richiama in proposito la sentenza della Corte 12 luglio 1973 (causa 2-73, Geddo, Raccolta 1973, pag. 865) in cui la Corte ha dichiarato che una tassa interna gravante sui soli prodotti nazionali e destinata ad alimentare un fondo d'aiuto alla produzione nazionale, non costituisce una tassa d'effetto equivalente.
paragrafo 27
Il governo specifica che per ragioni amministrative i bulbi coltivati dallo stesso floricoltore ed utilizzati nella sua propria azienda non sono gravati da tassa. Lo svantaggio che può derivarne per il coltivatore straniero sussiste anche per la maggior parte dei floricoltori olandesi. Il governo sottolinea che la diversità di trattamento in relazione alle diverse situazioni si fonda sulla circostanza oggettiva che le tasse si applicano esclusivamente alle vendite.
paragrafo 28
Quanto alla seconda questione, il governo osserva in primo luogo che il sistema delle due tasse non ha, in quanto tale, la funzione di regolare il mercato, ma è diretto esclusivamente al finanziamento delle iniziative nazionali. Il governo richiama ancora una volta la sentenza della Corte 12 luglio 1973 nella causa 2-73. Esso sostiene che la destinazione del gettito di una tassa non ha alcuna importanza se tale tassa non deve considerarsi comme una tassa d'effetto equivalente, né come una tassa regolatrice del mercato e se, inoltre, le attività nazionali su cui la tassa grava non risentono alcuna conseguenza del modo in cui sono finanziate.
paragrafo 29
Nell'ipotesi in cui si ritenga che la destinazione del gettito delle tasse abbia importanza, il governo fa presente che le iniziative alimentate con il gettito delle due tasse non sono incompatibili con il trattato o con il regolamento n. 234/68.
paragrafo 30
Esso sottolinea che lo scopo dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante ornamentali riveste un carattere provvisorio e limitato. Ciò non si desume tanto dalla sola mancanza di un regime comunitario d'intervento, quanto dall'art. 12 del regolamento n. 234/68. Tale disposizione, che non si ritrova in altre discipline di mercato, contempla esplicitamente la possibilità di adottare i provvedimenti integrativi che si ritengono necessari, in considerazione della situazione. Questa disposizione deve soprattutto venir interpretata tenendo presente il fatto che la Commissione ed il Consiglio, all'epoca dell'elaborazione del regolamento n. 234/68, erano a conoscenza della disciplina vigente in tale settore nei Paesi Bassi. Il governo ne trae la conclusione che il Consiglio non ha inteso sostituire immediatamente ed integralmente l'organizzazione comunitaria all' organizzazione nazionale del mercato dei bulbi da fiore vigente nella più importante zona di produzione della Comunità. Tale risultato non esclude ogni controllo da parte degli organi comunitari su una disciplina nazionale come quella del fondo eccedenze dei bulbi da fiore. Orbene, tale controllo dimostra, a mo' d'esempio, che i prezzi nazionali pagati per il prodotto ritirato dal mercato sono inferiori di 1/3 o più al prezzo minimo comunitario d'esportazione. La fissazione di un prezzo di riacquisto sensibilmente meno elevato di quello vigente attualmente nei Paesi Bassi, invece, mette sostanzialmente in pericolo la possibilità di praticare i prezzi minimi comunitari d'esportazione. Un livello di prezzi troppo basso all'interno del mercato comune consente infatti difficilmente di continuare, in pratica, ad imporre agli esportatori il rispetto del prezzo minimo. U sistema di ritiro dal mercato praticato in Olanda non è quindi incompatibile con la tecnica di regolazione del mercato, di cui al regolamento n. 234/68; esso va piuttosto considerato come una misura ausiliaria necessaria.
paragrafo 31
In merito alla terza questione, il governo fa presente che i regolamenti del PVS mirano soltanto a riunire i mezzi di finanziamento dei regimi olandesi, ma che essi stessi non contemplano tali regimi. Il contenuto di questi sistemi, considerati come regimi d'aiuti nazionali ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE, non può quindi venir dedotto da questi regolamenti di natura fiscale. Anche qualora i due regolamenti vengano considerati nel senso che essi contemplano regimi di aiuti, non si potrebbe sostenere che la loro adozione, nel 1971, costituisse una modifica ai sensi dell'art. 93, n. 3; le modalità del finanziamento a mezzo di tasse para-fiscali già vigenti non hanno subito alcuna modifica sostanziale.
paragrafo 32
Il governo richiama d'altronde il fatto che l'intestazione ed il contenuto della lettera indirizzata, in data 9 febbraio, alla Commissione mostrano che trattasi di proposte di provvedimenti ai sensi del n. 1 dell'art. 93. Esso ritiene pertanto che questa lettera non va considerata come un atto che può venir prodotto innanzi al giudice nazionale.
paragrafo 33
La Commissione comincia col passare in rassegna i regolamenti olandesi. Essa sottolinea, fra l'altro, che a seguito di un emendamento apportato a decorrere dal 1o luglio 1973 ai regolamenti in questione, le due tasse non vengono più riscosse sui bulbi da fiore importati.
paragrafo 34
La Commissione fornisce anzitutto una risposta alla seconda questione giacchè la soluzione di essa potrà essere determinante per le altre questioni.
paragrafo 35
La Commissione sostiene che i regolamenti olandesi in causa non sono, in quanto tali, incompatibili con il regolamento n. 234/68, e d'altronde non vi sono altre disposizioni o principi generali di diritto comunitario che impongano di abrogare immediatamente tali regolamenti. La Commissione fonda la sua convinzione su un insieme di elementi che essa crede di ravvisare nel tenore del regolamento, nel regime dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in causa e nell'iter legis del regolamento.
paragrafo 36
La Commissione fa presente che il regolamento n. 234/68 non contiene alcun espresso divieto di mantenere in vigore dei regimi nazionali che autorizzano interventi sul mercato o l'appoggio ad obiettivi generici della categoria. Essa constata che i regolamenti olandesi prevedono misure diverse da quelle di cui al regolamento n. 234/68. In realtà, tale regolamento non ha instaurato un regime d'intervento. L'art. 2 del regolamento, d'altronde, che consente l'adozione di misure comunitarie che presentano analogie con determinate misure previste dalla «Verordening Vakheffing», non è entrato in vigore. I regolamenti olandesi non incidono direttamente sulla portata delle disposizioni del regolamento n. 234/68. Sussiste quindi sotto questo profilo una differenza tra il caso di specie ed i punti controversi delle cause in cui la Corte si è pronunciata aventi ad oggetto la relazione tra i regolamenti nazionali e le organizzazioni comuni di mercato.
paragrafo 37
La Commissione assume inoltre che il regolamento n. 234/68 è stato concepito come una disciplina incompleta. La mancanza di un regime d'intervento in particolare è stata considerata come una lacuna per il momento inevitabile per ragioni inerenti alla politica da seguire. Essa richiama in proposito l'art. 12 del regolamento. L'inconveniente è stato superato proprio grazie al fatto che vigeva nei Paesi Bassi un regime d'intervento che garantiva al produttore un equo reddito e che, tenuto conto della posizione dominante dei Paesi Bassi, era determinante anche per il resto della Comunità.
paragrafo 38
La Commissione fa inoltre presente che l'argomentazione in base alla quale con l'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati la competenza in materia di regolamenti è passata integralmente alla Comunità e, pertanto, gli Stati membri ne sono ormai totalmente privi, non può venir attesa nel caso di specie. Essa pone l'accento sul fatto che la Corte è pervenuta alla conclusione opposta solo nell'ipotesi in cui la Comunità, nelľesercizio della sua competenza, ha elaborato norme la cui portata è stata sminuita dall'emanazione di disposizioni nazionali.
paragrafo 39
A parere della Commissione, non si può non tenere conto della differenza tra la competenza comunitaria ed il suo esercizio. Il che risulta chiaramente in altre sentenze della Corte, ad esempio nella sentenza già menzionata 2-73 (Geddo).
paragrafo 40
La Commissione sottolinea che, qualora si riconoscesse il principio della soppressione automatica della competenza delle autorità nazionali, sul piano normativo, in alcuni casi non ancora disciplinati a livello comunitario, ne risulterebbe una soluzione di continuità difficilmente accettabile.
paragrafo 41
La Commissione presenta, infine, anche in relazione alla seconda questione, talune osservazioni circa il problema del se sussista o meno una discriminazione tra i bulbicoltori che vendono i loro prodotti a terzi e quelli che utilizzano essi stessi i bulbi per la floricoltura. Se l'art. 40, 3o comma, del trattato potesse venir preso in considerazione a questo proposito — ipotesi, ad avviso della Commissione, irreale — tale disposizione comunque non potrebbe venir invocata dai singoli in casi come la fattispecie.
paragrafo 42
Quanto alla prima questione, la Commissione osserva che non si è potuto stabilire se sussista realmente, in relazione alla tassa professionale, una differenza tra la vendita sul mercato interno e la vendita in altri Stati membri, ma essa ritiene che tale questione non costituisca l'oggetto della domanda d'interpretazione.
paragrafo 43
Nemmeno nella controversia di merito il problema che potrebbe eventualmente insorgere dalla destinazione della tassa è stato prospettato, il che, ad avviso della Commissione, è legittimo: tale problema si porrebbe in realtà soltanto nell'ipotesi in cui la tassa rappresentasse la contropartita di vantaggi od aiuti concessi per i soli prodotti venduti sul mercato interno ad esclusione dei prodotti esportati.
paragrafo 44
La questione deferita si riduce quindi in questi termini: il fatto che una tassa, che prima facie rientra in un regime generale d'imposizioni interne, non viene riscossa in determinate ipotesi in cui il prodotto in causa sia destinato alla trasformazione interna, implica che tale tassa debba venir considerata come una tassa d'effettto equivalente ad un dazio all'esportazione?
paragrafo 45
Secondo la Commissione, nell'ipotesi in cui una parte soltanto della vendita sul mercato nazionale va esente dalla tassa interna, quest'ultima non deve venir considerata come una tassa d'effetto equivalente ad un dazio all'esportazione.
paragrafo 46
Cionondimeno, se una tassa interna applicata con deroghe viene a combinarsi con un aiuto alla produzione nazionale, è possibile ravvisare gli estremi di una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione qualora un vantaggio superiore, dimostrabile e calcolabile, derivante dalle attività finanziate mediante la tassa per il prodotto venduto sul mercato interno, dovesse tradursi in realtà in un esonero totale di questi prodotti venduti sul mercato interno. In base ai dati di cui dispone la Commissione, tali condizioni non ricorrono nel caso di specie. Un siffatto vantaggio non si potrebbe né calcolare, né dimostrare. La Commissione richiama a tal uopo la sentenza della Corte 19 giugno 1973 (causa 77-72, Capolongo, Raccolta 1973, pag. 611).
paragrafo 47
Quanto alla terza questione, la Commissione osserva che la lettera indirizzata, in data 9 febbraio 1972, al governo olandese definisce le «misure opportune» che la Commissione propone agli Stati membri, conformemente all'art. 93, n. 1, del trattato CEE. La Commissione osserva che, a seguito in primo luogo dell'adozione delle direttive 17 aprile 1972 relative alla riforma dell'agricoltura ed, in secondo luogo, dell'adesione dei nuovi Stati membri, essa ha dovuto adeguare le misure già proposte. Fino alla data odierna tutte queste operazioni si sono svolte e si svolgono nell'ambito dell'art. 93, n. 1.
paragrafo 48
Qualora la Corte dovesse cionondimeno statuire che tale questione è pertinente, la Commissione osserva che la proposta di misure opportune, ai sensi dell'art. 93, n. 1, non può venir assimilata ad una messa in mora ai sensi dell'art. 93, n. 2. Le «opportune misure» costituiscono l'obiettivo del procedimento di cui all' art. 93, n. 1, e non sono vincolanti; la messa in mora costituisce il primo atto della procedura formale ai sensi dell'art. 93, n. 2, che può portare ad una decisione nel senso che lo Stato membro deve sopprimere o modificare il regime di aiuti.
paragrafo 49
Anche se la proposta di opportune misure potesse venir assimilata ad una messa in mora ai sensi dell'art. 93, n. 2 — ipotesi irreale — è chiaro che il procedimento di cui a tale articolo può risolversi soltanto in una decisione definitiva della Commissione. Contrariamente al procedimento utilizzato per i nuovi regimi di aiuti, un procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 2, promosso dalla Commissione avverso le norme d'aiuto esistenti non produce alcun «effetto di blocco».
paragrafo 50
La Van der Hulst, rappresentata dall' aw. J. van der Plas, il Produktschap voor Siergewassen, rappresentato dall' avv. Heidinga, del foro di Haarlem, il governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. J. Kuipers, amministratore presso il ministero dell'agricoltura, e la Commissione, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. J. H. J. Bourgeois, hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti posti dalla Corte nell'udienza del 13 novembre 1974.
paragrafo 51
Nel corso di tale udienza sono stati sottoposti alla Corte elementi nuovi qui appresso riassunti:
paragrafo 52
In risposta ad un quesito della Corte relativo alla differenza tra tasse gravanti sulle vendite nel mercato interno e sulle vendite all'estero, la Van der Hulst pone l'accento sulla complessità del sistema di tassazione e sulle svariate modifiche apportate negli ultimi anni, particolarmente in relazione alla tassa professionale. Essa evidenzia le molteplici possibilità di esonero-previste dai regolamenti olandesi. La Van der Hulst assume inoltre che, a prescindere dalla differenza delle aliquote, una discriminazione esiste in ragione delle differenze tra l'imponibile soggetto alla tassa, in quanto la tassa in caso di vendita sul mercato interno viene calcolata sulla base del prezzo di produzione, mentre in caso di esportazione viene calcolata sulla base del valore all'esportazione (detraendo il 3 % del valore all' acquisto). Essa fa presente infine che, almeno al momento in cui essa ha proposto il ricorso, l'acquirente provvisto di licenza — ed esclusivamente i commercianti residenti nei Paesi Bassi possono ottenerla — che utilizza i bulbi acquistati per la floricoltura nella propria azienda, è esonerato dalle tasse, proprio come il produttore floricoltore.
paragrafo 53
Il Produktschap voor Siergewassen chiarisce, in merito alla tassa professionale, che in caso di esportazione, di vendita ai dettaglianti ed ai privati, i regolamenti prevedono una tassa del 3,5 %. Tuttavia le due ultime categorie di acquirenti sono state esonerate, in guisa che queste ultime corrispondono attualmente solo il 3 %. Il PVS assume che, pur se sussiste una differenza dello 0,5 % tra le aliquote della tassa a seconda che la vendita abbia luogo all'interno od all'esterno, l'esportazione non verrebbe, in realtà, tassata maggiormente rispetto alla vendita all'interno. Il che trova la sua spiegazione nel fatto che, in primo luogo, gli esportatori ricevono dal PVS un bonifico per l'incasso della tassa sulle eccedenze (1/3 % dell'ammontare dell'incasso), mentre i commercianti all'interno non ricevono tale bonifico ed, in secondo luogo, per il fatto che i coltivatori di fiori olandesi devono per ogni vendita pagare una tassa dello 0,7 % tassa che non grava sui coltivatori di fiori stranieri. In tal guisa la situazione della concorrenza, allo stadio di prodotto finito — fiori — è di nuovo in equilibrio.
paragrafo 54
Il PVS fa presente che l'acquirente provvisto di licenza, che utilizza i bulbi aquistad per la floricultura nella propria azienda, non è attualmente esonerato da tasse. La figura del commerciante che utilizza i bulbi per le sue proprie colture non esisteva prima del 1973. Al momento in cui i regolamenti sono stati modificati su tale punto, una lacuna amministrativa ha prodotto l'effetto che la tassa non venisse riscossa presso i commercianti, che erano contemporaneamente coltivatori. Tale lacuna è stata colmata dal PVS.
paragrafo 55
Circa la tassa sulle eccedenze, il PVS ed il governo dei Paesi Bassi sottolineano che il sistema d'intervento, alimentato dai proventi della tassa, è in primo luogo un sistema del tutto volontario ed, in secondo luogo, un sistema che va a beneficio anche dei coltivatori stranieri. L'abolizione del sistema provocherebbe un calo dei prezzi nell'intero mercato comune.
paragrafo 56
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 dicembre 1974.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 16 luglio 1974, pervenuta in cancelleria il 17 luglio, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto a questa Corte, in forza dell' art. 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpreta zione di talune disposizioni del diritto comunitario in relazione ad alcuni regolamenti olandesi che istituiscono determinate tasse nel settore del commercio dei bulbi per la floricoltura.
punto 2
Le questioni sono sorte nell'ambito di una causa intentata da una società che coltiva e vende bulbi per la floricoltura, la quale si è rifiutata di pagare talune tasse relative al raccolto 1972.
punto 3
Una delle tasse contestate è quella detta «sulle eccedenze», una seconda è la tassa detta «professionale» gravante sui bulbi per la floricoltura.
punto 4
Risulta dai regolamenti relativi alla tassa sulle eccedenze che ogni acquirente, provvisto di licenza, rilasciata dall'associazione di categoria nel settore delle piante ornamentali, fruisce di una riduzione sul prezzo d'acquisto, e che ogni venditore che vende bulbi ad un acquirente sprovvisto di licenza, anche sul mercato estero, è tenuto al pagamento di una tassa in quanto l'ammontare della riduzione corrisponde a quello della tassa.
punto 5
La tassa non viene percepita nell'ipotesi in cui il produttore di bulbi li utilizzi per la floricoltura nell'ambito della propria azienda; lo stesso criterio è stato applicato in un determinato periodo nel 1973, per gli acquirenti provvisti di licenza che utilizzavano essi stessi i bulbi per la floricoltura.
punto 6
Il gettito dei tributi viene devoluto ad un fondo per l'acquisto dei bulbi che, non avendo raggiunto sul mercato il prezzo minimo fissato dal fondo, sono ritirati dal mercato per essere distratti.
punto 7
Risulta dalla disciplina relativa alla tassa professionale, che essa viene applicata e riscossa in forza di norme che, in linea di massima, sono analoghe a quelle relative alla tassa sulle eccedenze, pur presentando caratteristiche diverse sotto alcuni aspetti tecnici.
punto 8
È disposto, fra l'altro, che la riduzione che dev'essere concessa dal venditore, nonché l'aliquota della tassa che va pagata al momento della vendita agli acquirenti olandesi, sono inferiori dello 0,5 % all'aliquota della tassa che va pagata al momento delle vendite sul mercato estero.
punto 9
Il gettito della tassa viene devoluto ad un fondo di finanziamento delle finalità di categoria nel settore della bulbicoltura, al finanziamento della ricerca scientifica, della pubblicità collettiva e di altri obiettivi generali della categoria.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
punto 10
Con il primo dei quesiti si chiede se l'art. 16 del trattato CEE e l'art. 10 del regolamento n. 234/68, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, vadano interpretati nel senso che tasse, quali quelle oggetto della controversia, costituiscono tasse d'effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione.
punto 11
Le parti nella causa di merito sembrano trovarsi d'accordo sul fatto che la tassa sulle eccedenze grava in maniera uniforme sulle vendite nei Paesi Bassi e sulle vendite all'esportazione dei prodotti in causa, però le parti sono in disaccordo sulla questione del se l'onere maggiore che grava sulle esportazioni a causa delle diverse aliquote della tassa di categoria sia controbilanciato da altri elementi costitutivi dell'insieme della disciplina olandese sulla bulbicoltura e sulla floricoltura.
punto 12
Nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177 del trattato, la Corte non può risolvere una siffatta vertenza che rientra nella competenza del giudice nazionale come, d'altronde, deve astenersi da qualsiasi valutazione dei fatti della causa.
punto 13
Il divieto di riscuotere qualsiasi tassa d'effetto equivalente a dazi doganali all' esportazione negli scambi intracomunitari riguarda qualsiasi onere riscosso in occasione od in ragione dell'esportazione della merce di cui trattasi, il quale abbia sulla libera circolazione delle merci la stessa incidenza restrittiva di un dazio doganale.
punto 14
Nei limiti in cui si può stabilire che l'applicazione d'una tassa interna grava sulle vendite all'esportazione in maniera più incisiva che sulle vendite sul mercato interno, questa tassa ha quindi un effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione.
punto 15
Inoltre, nei limiti in cui una tassa interna grava, in maniera uniforme, sul mercato interno e sulle vendite all'esportazione, può essere necessario tener conto della destinazione degli oneri pecuniari riscossi.
punto 16
Infatti, se una tassa viene destinata ad alimentare attività dirette a rendere il commercio interno più lucrativo delle vendite all'estero od a favorire, in tutt'altro modo, il prodotto destinato al commercio interno a detrimento di quello destinato all'esportazione, essa può costituire un ostacolo all'esportazione e può produrre quindi un effetto equivalente ad un dazio doganale.
punto 17
La questione deferita va quindi risolta nel senso che una tassa interna può produrre un effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione allorquando i suoi effetti sulle vendite all'esportazione sono più onerosi che sulle vendite all'interno del paese, o allorquando la tassa è diretta ad incentivare attività tendenti a rendere il commercio interno più lucrativo dell'esportazione, od a favorire, in tutt'altra guisa, il prodotto destinato al commercio interno a detrimento di quello destinato all'esportazione.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione
punto 18
Con il secondo dei quesiti si chiede alla Corte se l'art. 40 del trattato e l'art. 1 del regolamento CEE n. 234/68, oppure altre disposizioni o i principi generali del diritto comunitario, implichino che al legislatore olandese non è più permesso creare, nel settore disciplinato dall'art. 1 del citato regolamento, organizzazioni di mercato come quella di cui al regolamento «tassa sulle eccedenze» e al regolamento «tassa professionale», se non in applicazione del predetto regolamento n. 234/68 o di altre norme comunitarie.
punto 19
L'art. 40, n. 2, del trattato dispone che sarà creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli che assumerà la forma o di «regole comuni in materia di concorrenza, o di un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali di mercato, ovvero di un'organizzazione europea del mercato».
punto 20
In forza del n. 3, l'organizzazione comune in una delle forme suindicate può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune, ed in particolare «regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione od all'esportazione».
punto 21
L'art. 1 del regolamento n. 234/68 dispone che l'organizzazione comune dei mercati che esso crea comporta un regime di norme di qualità e degli scambi nel settore considerato.
punto 22
L'art. 12 di detto regolamento dispone che il Consiglio può stabilire le misure eventualmente necessarie per completare le disposizioni del regolamento in funzione dell'esperienza acquisita.
punto 23
Il secondo considerando del regolamento n. 234/68 stabilisce che la produzione di piante vive e di prodotti della floricoltura ha importanza particolare nell'economia agricola di alcune regioni della Comunità, ed enuncia la necessità di favorire il collocamento nazionale di tale produzione ed assicurare la stabilità del mercato.
punto 24
Per quanto riguarda in particolare i bulbi per la floricoltura, è pacifico che l'esportazione dai Paesi Bassi rappresenta oltre il 90 % delle esportazioni totali degli Stati membri.
punto 25
Poichè la Comunità ha adottato, in forza dell'art. 40 del trattato, una disciplina relativa alla creazione di un'organizzazione comune di mercato in un settore determinato, gli Stati membri devono astenersi da ogni misura che possa derogarvi o arrecarvi pregiudizio.
punto 26
Occorre quindi esaminare anzitutto se una disciplina come quella in causa sia compatibile o meno con il regolamento n. 234/68, tenuto conto non soltanto delle disposizioni espresse, ma anche dello scopo e degli obiettivi del regolamento stesso.
punto 27
Il regolamento n. 234/68 tace circa la compatibilità delle discipline nazionali, vigenti o future, con l'organizzazione del mercato creata dalle sue disposizioni.
punto 28
Si deve quindi esaminare se l'esistenza di un sistema nazionale d'intervento, quale quello stabilito dalla disciplina olandese, possa nuocere allo scopo ed agli obiettivi del regolamento.
punto 29
Un tale sistema può effettivamente contribuire a favorire il collocamento nazionale della produzione ed a garantire la stabilità del mercato, non soltanto nello Stato membro considerato, ma anche in tutta la Comunità, allorquando la produzione nazionale raggiunga proporzioni molto rilevanti nell'ambito del mercato comune, come ad esempio nel caso della produzione olandese di bulbi da fiore.
punto 30
Ciò non toglie che occorre esaminare non soltanto il sistema nazionale d'intervento nel suo complesso, ma anche nei suoi elementi costitutivi, in particolare vanno analizzate le norme di qualità per l'acquisto dei prodotti a prezzo d'intervento in relazione alle norme di qualità comunitarie fissate per l'acquisto dei prodotti sul mercato libero.
punto 31
In proposito può darsi che norme nazionali di qualità, più permissive delle norme comunitarie, tendano a favorire la produzione dei bulbi di qualità inferiore.
punto 32
Se all'onere suppletivo che incombe di conseguenza sul fondo di finanziamento dell'intervento si fa fronte mediante la tassa, il che implica una ripartizione dell'onere sui prodotti posti in commercio, ivi compresi i prodotti esportati, tale sistema è in antitesi coll'obiettivo perseguito dall'organizzazione comune del mercato, e la disciplina quindi risulta incompatibile con essa.
punto 33
Secondo l'attrice nella causa di merito la disciplina olandese relativa alla tassa sulle eccedenze ed alla tassa professionale opera discriminazioni incompatibili con i principi sanciti dal trattato.
punto 34
I divieti di discriminazione cui nel nostro caso non si può derogare scaturiscono però dal principio insito nell'art. 95 in materia di imposte interne, nonché dalla disposizione dell'art. 40, n. 3, 2o comma, in forza del quale le organizzazioni comuni dei mercati agricoli devono «escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità».
punto 35
Una disciplina quale quella in oggetto è incompatibile con i divieti insiti in tali disposizioni, se non altro per analogia, se le merci esportate sono gravate in misura maggiore di quelle poste in vendita sul mercato nazionale, od allorquando il gettito della tassa viene destinato a favorire i prodotti nazionali.
punto 36
La questione deferita va risolta nel senso che
a) Un sistema d'intervento nazionale è incompatibile con il regolamento n. 234/68, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, se determinati prodotti che non rispondono alle norme standard di qualità comunitarie determinate dal regolamento vengono acquistati a prezzo d'intervento.
b) Una tassa interna sulle vendite di un prodotto è incompatibile con i divieti di discriminazione sanciti dal trattato CEE allorquando essa è più onerosa per le vendite all'esportazione che non per le vendite sul mercato interno o allorquando dal gettito della tassa traggono vantaggio i prodotti nazionali.
punto 37
Tale soluzione, fornita nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, non può pregiudicare il risultato di un esame che potrebbe svolgere la Commissione allo scopo di accertare se le misure nazionali in causa costituiscano aiuti incompatibili con l'art. 92 del trattato.
SENTENZA › In diritto › Sulla terza questione
punto 38
Con la terza questione si chiede alla Corte se l'art. 93, n. 3, del trattato CEE vada interpretato nel senso che il procedimento previsto nel secondo periodo del suddetto numero implica altresì un'intimazione, quale prevista nell'art. 93, n. 2, cui il n. 3 fa riferimento e, in caso affermativo, se l'art. 93, n. 3, vada interpretato nel senso che una simile intimazione da parte della Commissione impedisce che gli aiuti nazionali vengano messi in opera, finché il procedimento instaurato dalla Commissione non abbia condotto ad una decisione finale.
punto 39
Si desume dalla sentenza di rinvio che tale questione è sorta a seguito della produzione da parte dell'attrice nella causa di merito di una lettera indirizzata in data 9 febbraio 1972 dalla Commissione al ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi.
punto 40
Risulta dall'intestazione di questa lettera ch'essa non costituisce un'intimazione ai sensi del n. 2 dell'articolo, ma si inserisce nell'ambito di un esame dei regimi d'aiuti, cui ha proceduto la Commissione in forza del n. 1 di tale articolo.
punto 41
La lettera contiene, infatti, proposte formulate non in forza dell'art. 93, n. 3, ma ai sensi del secondo inciso deľ n. 1, il che è stato ribadito dalla Commissione nelle osservazioni presentate alla Corte nel corso della presente causa.
punto 42
Stando così le cose, la Corte ritiene di poter concludere che la questione è ormai priva di contenuto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
43/44 Le spese sostenute dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente davanti al College van Beroep voor het Bedrijfsleven, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven con sentenza 16 luglio 1974, afferma per diritto:
1o Una tassa interna può avere un effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione allorquando la sua applicazione incide sulle vendite all'esportazione in misura maggiore che sulle vendite all'interno del paese, ovvero allorquando la tassa sia destinata ad incentivare attività dirette a rendere il commercio interno più lucrativo dell' esportazione, oppure a favorire in tutt'altra guisa il prodotto destinato al commercio interno a detrimento di quello destinato all'esportazione.
2o
ä) Un sistema d'intervento nazionale è incompatibile con il regolamento n. 234/68, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, se determinati prodotti, non rispondenti alle norme di qualità comunitarie stabilite in forza del regolamento, possono venir acquistati a prezzo d'intervento.
b) Una tassa interna sulle vendite d'un prodotto è incompatibile con i divieti di discriminazione di cui al trattato CEE allorquando essa grava sulle vendite all'esportazione in misura più incisiva che sulle vendite sul mercato interno, ovvero nell'ipotesi in cui il gettito della tassa è destinato a favorire i prodotti nazionali.
Firme
Lecourt
Mackenzie Stuart
Donner
Monaco
Pescatore
Kutscher
Sørensen
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 gennaio 1975.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt