Sez. L, Sentenza n. 1045 del 13/02/1990 (Rv. 465301 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - PREVENTIVA PUBBLICITÀ NEL COSIDDETTO CODICE DISCIPLINARE - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - PREVENTIVA PUBBLICITÀ NEL COSIDDETTO CODICE DISCIPLINARE - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
Il licenziamento per ragioni disciplinari, che è in ogni caso soggetto alle garanzie del secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982), richiede pure la preventiva pubblicità del cosiddetto codice disciplinare, di cui al primo comma dello stesso articolo, quando venga intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla contrattazione collettiva o da quella validamente posta dal datore di lavoro (nella specie, ai sensi dell'art. 34, lett. F, del C.C.n.L. 28 novembre 1980 per i lavoratori delle aziende municipalizzate d'igiene urbana, per condanne infamanti o comportamenti esterni all'esecuzione del servizio ed al contratto di lavoro). (V 935/88, mass n 457295).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)