Sez. U, Sentenza n. 935 del 01/02/1988 (Rv. 457295 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER RAGIONI DISCIPLINARI - PREVIA PUBBLICITÀ EX ART. 7, PRIMO COMMA, ST. LAVORATORI - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER RAGIONI DISCIPLINARI - PREVIA PUBBLICITÀ EX ART. 7, PRIMO COMMA, ST. LAVORATORI - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI.*
Il licenziamento per ragioni disciplinari, che è in ogni caso soggetto alle garanzie contemplate dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982), cioè alla contestazione dell'addebito ed all'audizione e difesa del lavoratore incolpato, richiede pure la preventiva pubblicità del cosiddetto codice disciplinare, di cui al primo comma del citato art. 7, solo quando venga intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o da quella validamente predisposta dal datore di lavoro, non anche, pertanto, ove faccia riferimento a tali situazioni giustificative del recesso in termini direttamente contemplati dalla legge. (V 4823/87, mass n. 453461).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)