Sez. 6, Sentenza n. 28825 del 21/09/2017 Cc. (dep. 21/06/2018) Rv. 273663 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - PRESENTAZIONE | Appello del pubblico ministero - Presentazione in cancelleria a mezzo di incaricato - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - PRESENTAZIONE
L'atto di appello del pubblico ministero (nella specie, in materia di misure di prevenzione), già sottoscritto da un magistrato della procura, può essere presentato, a norma dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., anche da personale interno alla stessa procura, incaricato della consegna, senza necessità di un atto formale di delega, purchè vi sia la garanzia dell'autenticità della sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della tempestività dell'atto di appello in calce al quale risultavano apposti il timbro e la firma del magistrato della procura, il timbro e la firma del cancelliere che aveva proceduto al deposito nonché altro timbro recante l'incarico ad un addetto della segreteria per il deposito dell'atto di appello presso la cancelleria del giudice di primo grado che risultava documentato dai registri di passaggio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)