Sez. 5, Sentenza n. 12754 del 21/10/1998 Ud. (dep. 03/12/1998) Rv. 213420 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - IN GENERE | Presentazione in cancelleria a mezzo di incaricato - Impugnazione del pubblico ministero - Atto presentato dall'autista - Mancata identificazione di tale soggetto - Irrilevanza - Validità della impugnazione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - IN GENERE
Ai fini della presentazione dell'atto di impugnazione, l'art. 582, comma primo, cod. proc. pen. contempla la figura dell'incaricato, senza prescrivere particolari formalità per il conferimento dell'incarico, che può avvenire anche oralmente, sempre che, considerata la natura del rapporto dello stesso con il titolare della impugnazione, si abbia la garanzia in ordine alla autenticità della sottoscrizione. Trattandosi di impugnazione del pubblico ministero, sussiste tale garanzia ove l'atto sia presentato dall'autista del pubblico ministero, conosciuto dal pubblico ufficiale addetto alla ricezione dell'atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)