Sez. 3, Sentenza n. 4713 del 11/07/1983 (Rv. 429605 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE - SUCCESSIVO - PLURALITÀ DI PIGNORAMENTO SULLO STESSO BENE - RIUNIONE - NECESSITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE - SUCCESSIVO - PLURALITÀ DI PIGNORAMENTO SULLO STESSO BENE - RIUNIONE - NECESSITÀ.*
In tema di espropriazione mobiliare, l'art. 524 cod. proc. civ. è ispirato all'esigenza di realizzare un unico processo esecutivo al fine di rendere operante il concorso dei creditori, con la conseguenza che, qualora più pignoramenti eseguiti sullo stesso bene non confluiscano sin dalla fase iniziale nello stesso processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione - che ne venga a conoscenza su iniziativa di parte o d'ufficio - deve provvedere alla loro riunione, revocando l'ordinanza di assegnazione emessa in uno di essi e non ancora eseguita, e dare corso al prosieguo della procedura esecutiva. (V 1703/73, mass n 364627).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)